Cassazione n. 1616 del 25 gennaio 2007. Secondo le Sezioni unite, la controversia che ha per oggetto un atto amministrativo generale esula dalla giurisdizione del giudice tributario nonostante l'atto si ponga quale presupposto dell'accertamento e della determinazione in concreto del tributo.

 

Nonostante la generalizzazione della giurisdizione nell'ambito tributario, la stessa non opera nel caso in cui non sia direttamente coinvolto un rapporto tributario ma venga impugnato invece un atto di carattere generale. Infatti, malgrado l'evoluzione legislativa degli ultimi anni, le Commissioni tributarie non sono mai state dotate del potere di annullamento degli atti generali dell'Amministrazione Pubblica e, pertanto, regolamenti e atti amministrativi generali in materia tributaria sono impugnabili davanti al giudice amministrativo in attuazione dei normali criteri di riparto della giurisdizione..

Né, oltretutto, la Suprema corte può esercitare attività interpretativa sulle sentenze del Consiglio di Stato, essendo l'articolo 111, comma 8, della Costituzione chiaro nel limitare l'intervento della stessa ai soli motivi inerenti la giurisdizione sulla scorta della diversa tutela accordata ex articolo 113 Cost. agli interessi legittimi rispetto ai diritti soggettivi.Quanto al secondo motivo, la Corte, pur ribadendo che è sottratto al sindacato delle Sezioni unite della Cassazione la decisione del Consiglio di Stato relativa alla legittimità di una delibera di determinazione dell'aliquota dell'Ici, trattandosi di questione di interpretazione della normativa vigente in materia non sindacabile in sede di giudizio sulla giurisdizione, ha ritenuto corretto l'operato del Consiglio di Stato nel senso che quest'ultimo, essendosi limitato a interpretare le norme di diritto che disciplinano il potere di stabilire le aliquote Ici, non ha debordato dai propri limiti giurisdizionali avendo evidenziato la carenza di una disposizione che disciplini il potere comunale di fissare aliquote diverse dell'Ici per le singole tipologie di immobili destinati a usi non abitativi.

 

 

 

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