Con la circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 l'Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.
La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.
L'istituto del reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Dlgs n. 446/1997, oltre che per liti – di valore indeterminabile – in materia catastale.
La disciplina della tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
A decorrere dal 1° giugno 2016 diventano immediatamente esecutive le sentenze tributarie non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.
Viene previsto che il giudizio di ottemperanza è l'unico strumento per l'esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all'ordinaria procedura esecutiva.
Il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato, viene innalzato dagli attuali 2.582,28 euro a 3mila euro.
La categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica viene ampliata. In questa trovano spazio i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.
Agenzia delle entrate - circolare 38/e del 29 dicembre 2015
Riforma del contenzioso – mediazione: le risposte dell'Agenzia ad alcuni quesiti della stampa specializzata in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 156/2015
Determinazione del valore della lite ai fini della verifica dell'obbligo di assoggettamento alla procedura di mediazione delle comunicazioni di iscrizione di fermo o ipoteca, decorrenza della nuova disciplina della conciliazione giudiziale e modalità di calcolo del valore della controversia in presenza di avvisi di accertamento che comportino la rettifica delle perdite dichiarate. Sono questi alcuni dei temi affrontati nelle risposte che l'Agenzia delle Entrate ha fornito ieri in occasione di un incontro con la stampa specializzata in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015 di riforma del contenzioso.
Verifica dei limiti di valore per il reclamo degli avvisi di fermo e ipoteca
Dal 1° gennaio 2016 il procedimento di mediazione, fermo restando il limite di valore di 20.000 euro è obbligatorio anche per gli atti degli Agenti della riscossione.
Il valore della lite che rileva ai fini dell'assoggettamento o meno alla procedura di mediazione deve essere determinato con riferimento all'atto impugnato e, analogamente a quanto previsto per la quantificazione del contributo unificato, deve essere calcolato in base al valore dei crediti per tributi (al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori) per i quali l'agente della riscossione ha comunicato l'iscrizione del fermo o dell'ipoteca. Ciò vale anche nel caso in cui il ricorrente, oltre a contestare vizi propri del fermo o dell'ipoteca, contesti anche i crediti per i quali si procede; pertanto, se il valore complessivo dei crediti tributari sottostanti al fermo o all'ipoteca supera 20 mila euro, la lite non è soggetta al procedimento di mediazione anche se le iscrizioni a ruolo contestate abbiano un valore inferiore alla predetta soglia. In altri termini, si ritiene che, quando con lo stesso ricorso il debitore impugni sia il fermo o l'ipoteca con valore della lite superiore a 20.000 euro sia singole iscrizioni a ruolo di valore inferiore, prevalga il rito ordinario di impugnazione su quello speciale previsto per le controversie di valore fino a 20.000 euro.
I medesimi stessi si applicano nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento che cumula distinte iscrizioni a ruolo anche se eseguite da diversi enti creditori, se si contesta integralmente la cartella per vizi propri, nonché le singole iscrizioni a ruolo per vizi riferiti all'attività degli enti creditori.
Verifica dei limiti di valore per il reclamo degli avvisi con rettifica delle perdite
La medesima questione relativa alla verifica dei limiti dell'atto è stata affrontata con riferimento agli avvisi di accertamento che comportino il disconoscimento di perdite. Confermando le indicazioni recate dalla circolare n. 9/E/2012, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell'ipotesi in cui l'avviso di accertamento si limiti a ridurre o ad azzerare la perdita dichiarata (senza accertamento di un reddito), il valore è determinato sulla base della sola imposta "virtuale", che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata, utilizzata e/o riportabile e quella accertata.
Nuova conciliazione operativa dal 1° gennaio 2016
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina della conciliazione giudiziale, applicabile anche in grado di appello, opera per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016. Ciò in conformità all'art. 12, comma 1, del Dlgs n. 156/2015, la cui ratio è volta ad escludere le confusioni e le incertezze che deriverebbero da una previsione di applicabilità della riforma limitata ai soli giudizi instaurati dall'inizio del 2016. La conciliazione "fuori udienza" – che si realizza attraverso il deposito in giudizio, non oltre l'ultima udienza di trattazione, di un'istanza congiunta – è esperibile qualora, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l'ultima udienza di trattazione del giudizio di appello, senza che possa assumere rilevanza la data di notifica dell'appello e/o la pendenza del termine per la proposizione del gravame.
La conciliazione "in udienza" – per il cui tentativo è necessaria la trattazione in pubblica udienza – può essere esperita nei casi in cui, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l'ultima udienza di trattazione del giudizio di appello oppure sia ancora possibile presentare l'istanza di discussione in pubblica udienza.
Sul piano oggettivo, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato come il D.Lgs. 156/2015 non abbia modificato i presupposti per l'ammissibilità della conciliazione giudiziale, che resta applicabile alla generalità delle controversie tributarie e, dunque, anche a quelle riguardanti gli atti catastali.
Pertanto sono conciliabili anche le liti relative alle operazioni catastali, che hanno ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita. In questa ipotesi, gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della conciliazione e nei termini risultanti dall'accordo. Allo stesso modo l'Agenzia ritiene conciliabili le controversie che hanno ad oggetto il diniego (espresso o tacito) alla richiesta di agevolazioni.
Cumulo separato in caso di mediazione
L'Agenzia delle Entrate ha infine chiarito i criteri per la determinazione del cumulo delle sanzioni in sede di mediazione e conciliazione a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 158/2015 all'art. 12, comma 8, del D.Lgs. 472/1997. Le modifiche, ha spiegato l'Agenzia, fanno sì che anche per i suddetti istituti deflattivi le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano "separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta".
Fonte: QOL quotidiano de "il fisco"