____________________________


DIRETTIVA EUROPEA LATE PAYMENTS: obbligo per la P.A. di pagamento entro 60 giorni

La direttiva europea "Late payments" prevede tempi di pagamento massimi per le amministrazioni pubbliche di 60 giorni e non derogabili. Trascorsi i 60 giorni gli enti debitori dovranno pagare con un interesse maggiorato all’8 per cento e non più al 5 per cento. La direttiva sarà votata dall'Europarlamento in seduta plenaria entro fine ottobre, dovrà essere recepita dagli stati membri entro due anni.

Il fenomeno dei ritardati pagamenti è stato affrontato in sede comunitaria con la direttiva 2000/35/CEE. La direttiva, che nasce dal meritorio intento della Commissione d'intervenire per contrastare tali distorsioni nel sistema economico, si è però rivelata finora poco efficace. La direttiva del 2000 (recepita in Italia con il decreto legislativo 231/2002), pur indicando in 30 gg il termine di riferimento per i pagamenti nelle transazioni commerciali, non impedisce in sé il ritardo del pagamento ma ne regola le conseguenze, prevedendo un adeguato tasso di mora in caso di ritardo. La norma stabilisce, infatti, che il termine di 30 gg possa essere allungato a seguito di diverse pattuizioni negoziate liberamente dalle parti in sede contrattuale, spostando così di fatto il termine dal quale applicare gli interessi di mora. Soltanto di recente, il Consiglio di Stato con la decisione n. 469 del 2 febbraio 2010 ha rafforzato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale viene stabilita la nullità delle clausole previste dai bandi di gara che, in materia di modalità e tempi di pagamento, deroghino alle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria direttiva 2000/35/CEE recepita con DLgs. n. 231/2002, considerate alla stregua di norme imperative.

 

Negli ultimi anni il Governo ed il Parlamento hanno riservato un'importante attenzione al fenomeno dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. Le principali misure introdotte per contrastare il fenomeno riguardano:
1. le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare lo smobilizzo, attraverso il sistema bancario, dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche (articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Sulla base di tale provvedimento sono state previste convenzioni fra la SACE e gli Istituti di Credito;
2. la certificazione dei crediti in termini di loro certezza, liquidità ed esigibilità, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari. A partire dall’anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo (articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, limitatamente al 2009; proroga, per il 2010, prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 10 194, c.d. "Milleproroghe", consolidato dal 2009 a seguito della modifica apportata dall'art. 31, comma 1-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
3. le norme sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 9 decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). Si tratta di una misura che – utilizzando le risorse che si sono rese disponibili nell'ambito dell'assestamento del bilancio dello Stato – è finalizzata a garantire un
miglioramento della situazione dei ritardati pagamenti in favore di imprese private. Secondo tale disposizione Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a)  per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
1.  le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2.  nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;
3.  allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;
4.  per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b)  in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all’ articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all’anno finanziario 2009.

Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un’amministrazione pubblica di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall’istanza dell’amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all’istanza.


22-Set-2010