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Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

L'art. 28-quater del D.P.R. 29-9-1973 n. 602 dispone che "A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica".

In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 giugno 2012 e il D.M. 19 ottobre 2012.

Il MEF ha predisposto la piattaforma online da utilizzare ai fini della certificazione dei crediti verso la PA all’Indirizzo web CertificazioneCredito

Circolare Ministero dell'economia e delle finanze 4/8/2014 n. 23
Definizione delle procedure di recupero presso gli enti i cui debiti commerciali sono stati oggetto di compensazione da parte dei relativi creditori ai sensi dell’articolo 28-quater del DPR 602/1973, in caso di mancato spontaneo pagamento agli agenti della riscossione

 

DECRETO 25 giugno 2012 "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".
(GU n. 152 del 2-7-2012 )

 Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2012 Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Da segnalare il c.2 dellart. 1 del citato decreto che dispone che".....il recupero dell'importo oggetto della compensazione ...... è effettuato, previa comunicazione da parte dell'agente della riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente debitore a qualsiasi titolo".