Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive. Uso gratuito di immobili per fini istituzionali (art. 3 c.2).
Alle regioni e agli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali. Le Regioni e gli enti locali possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà.