Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive. Disposizioni relative alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione. Riconoscimento ai Comuni interessati (art. 3 c.14)
Per quanto riguarda la valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, di cui al comma 3-bis del D.L. 25 ottobre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, si dispone al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo non superiore a cinquanta anni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti «- Agenzia del Demanio»;
c) il comma 3 è così sostituito: «Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»;
d) il comma 5 è così sostituito: «I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del Demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005».
Con riferimento ai Comuni interessati da questo procedimento l’art. 3 c.14 lett 3 dispone che agli stessi è rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.