Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali. Interpretazione autentica del comma 1, dell'art. 204, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'accensione dei mutui. (art. 16 c.11)
Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.