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Art. 7 Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 6193 RU – 05.03.2012 ha chiarito che "la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata in conformità all'articolo 126 del Codice della Strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del DL n. 5/2012".

L'articolo 7 del decreto legge di cui all'oggetto ha, tra l'altro, stabilito che i documenti di identità e di riconoscimento - di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.P.R. 445/2000 - se rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto legge (10 febbraio u.s.), hanno validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti stata prevista per il documento medesimo.

I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono i seguenti:

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

Hanno, altresì, durata decennale, le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza.

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale Motorizzazione Divisione 5 Prot. n. 6193 RU – 05.03.2012