Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011
Art. 6-bis. Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito
Il comma 1 dell’articolo 117-bis dispone che gli unici oneri a carico del cliente per i contratti di apertura di credito siano costituiti da:
a
una commissione onnicomprensiva, calcolata proporzionalmente rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, che non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
b
un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
Il comma 2 reca la disciplina degli oneri a carico del cliente a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, nei contratti di apertura di credito e di conto corrente.
In tali ipotesi è prevista l’applicazione
a
di una cd “commissione di istruttoria veloce”, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;
b
un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
Il comma 3 prevede la nullità relativa ex lege delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: tale nullità no si estende al contratto.
Si demanda (comma 4) al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR l’emanazione di norme di applicazione della disciplina in esame, con la possibilità che i suddetti provvedimenti estendano la disciplina su affidamenti e sconfinamenti anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
Lo stesso CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non è dovuta la commissione di istruttoria veloce.
In materia, si ricorda che sino alla fine del 2008 vigeva, per gli affidamenti in conto corrente e per i conti non affidati, in caso di saldo negativo, un sistema di commissioni che si aggiungevano al tasso debitore, dette di “massimo scoperto”. Tale strumento consentiva di remunerare l’intermediario dell’onere di fronteggiare l’utilizzo di somme oltre il fido accordato (ovvero in assenza di fido) al cliente sul conto corrente. Le commissioni erano solitamente determinate applicando la percentuale pattuita contrattualmente al livello massimo di utilizzo del fido o di scoperto in conto raggiunto nel periodo di rendicontazione (normalmente trimestrale), indipendentemente dalla durata di tale utilizzo/scoperto.
In seguito, l’articolo 2-bis del D.L. n. 185 del 2008[20] ha previsto la nullità a determinate condizioni di alcune clausole bancarie particolarmente onerose per il cliente, tra cui la clausola di massimo scoperto. Alla luce delle suddette norme, tale clausola è nulla ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.
Il citato articolo 2-bis, al comma 1, prevede la nullità anche delle clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, nonché quelle che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. La nullità non opera se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme è predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e purché sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
L’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, nell’audizione svoltasi il 21 aprile 2010[21] presso la Commissione 6° del Senato in materia di problematiche relative alle commissioni di massimo scoperto, ha rilevato come - a seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione - la generalità delle banche abbia eliminato la commissione di massimo scoperto e introdotto nuove commissioni, distinte per gli affidamenti e gli scoperti in conto.
Per gli affidamenti, tali commissioni sono volte a remunerare l’impegno della Banca a mettere a disposizione del cliente una determinata somma per un determinato periodo di tempo. Esse, pertanto, non sono più commisurate al livello massimo di utilizzo della linea di credito messa a disposizione, ma all’importo complessivo della medesima; le nuove spese vengono applicate in modo fisso, poiché non aumentano con il maggior utilizzo del fido, costituendo delle “flat fee” per la disponibilità di quest’ultimo.
Nel caso degli scoperti, le commissioni hanno l’obiettivo di compensare l’attività istruttoria della banca necessaria per valutare correttamente l’affidabilità del cliente in caso di richieste di credito improvvise.
Il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 all’articolo 2, comma 2, ha successivamente previsto, allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, che l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (per i rapporti affidati) non può superare lo 0,50%, per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità della clausola contrattuale che stabilisce la commissione.
Nella predetta audizione, l’AGCOM aveva dunque segnalato, tra l’altro, l’opportunità di “stabilire che gli oneri complessivamente imposti al cliente per lo sconfinamento nei conti non affidati non debbano essere superiori a quelli stabiliti per i conti affidati. Ciò si realizza necessariamente applicando, agli utilizzi in assenza di fido, una commissione, con riferimento al massimo saldo debitore nel trimestre, con aliquota pari a quella applicata per la messa a disposizione di fondi nei rapporti di affidamento; e comunque nel limite dell’importo massimo di 0,5 per cento, per trimestre, così come disposto dall’art. 2-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185”.
Considerazioni di simile tenore sono state formulate dalla Banca d’Italia in occasione dell’audizione svoltasi, sempre presso la Commissione 6° del Senato, il 17 novembre 2010. In particolare, è stato sottolineato che le norme vigenti, oltre a prevedere che la CMS sia legittima in alcuni casi, “non chiariscono il regime commissionale per gli utilizzi extra-fido e per gli sconfinamenti”. E’ stato in proposito sottolineato come “la commissione per la messa a disposizione dei fondi (onnicomprensiva e proporzionale) è riferita al solo importo del fido richiesto dal cliente” e la necessità di fare chiarezza sulle commissioni ammissibili sull’extra-fido.