____________________________


Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 6  Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Si ricorda che per “causa di servizio” si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche, contratte, appunto, a causa del servizio prestato previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate (nonché alle altre categorie indicate nel D.P.R. 1092/1973).

L’individuazione di tale dipendenza da causa di servizio comporta il riconoscimento del diritto alla fruizione di particolari benefici, quali indennizzi o trattamenti pensionistici privilegiati. Ad ogni modo, al fine del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio stesso come, ad esempio, l’ambiente e le condizioni di lavoro. Infine, la causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori nell’insorgenza di infermità o lesioni; in tal caso i fatti di servizio devono comunque risultare determinanti.

Il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio è regolamentato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 461/2001, la procedura per il riconoscimento prevede l’inoltro di specifica domanda da parte dell’interessato presso l’ufficio o comando presso cui presta servizio (articolo 2), nella quale sono riportati i fatti e le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio. La procedura si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio, oppure prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica delle cause di servizio (di seguito Comitato).
La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A o B annesse al D.P.R. 834/1981; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego (elevati a 10 anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica).
La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro 6 mesi dal decesso.
Ai sensi dell’articolo 3, la procedura può iniziare anche d’ufficio.
Ai sensi dell’articolo 5, dopo il giudizio espresso dalle competenti Commissioni Mediche (di seguito Commissioni) su diagnosi, natura, ascrizione tabellare ed idoneità del soggetto al servizio, e in seguito al parere tecnico del Comitato sulla dipendenza delle infermità dal servizio medesimo, il procedimento si conclude con un decreto dell’Amministrazione di appartenenza da notificarsi o comunicarsi all’interessato, ai fini dell’eventuale impugnativa in sede giurisdizionale.
Ai sensi dell’articolo 7, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione riassuntiva degli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce, ai sensi dell’articolo 12, accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
Infine, l’articolo 14 prevede che l'Amministrazione si pronunci sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo, entro 20 giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi 10 giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.
l provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal D.P.R. 461/2001 ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato, nei successivi 15 giorni.
Entro 5 anni dalla data di comunicazione del richiamato provvedimento di riconoscimento il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta, chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate nello stesso D.P.R. 461/2001.