Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011
Art. 4 Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
L’articolo 4 (commi 1-3 e 5), modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, introduce a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
La norma a tal fine inserisce un nuovo articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, contenuta nell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, la cui vigenza viene limitata all’anno 2011.
Il comma 4, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55 per cento), mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 4 in commento contiene, alle lettere a) e b), alcune norme di coordinamento necessarie a seguito dell’inserimento del nuovo articolo 16-bis nel TUIR, mentre la lettera c) introduce il predetto articolo 16-bis.
La detrazione è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-bis) per i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (secondo le modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente);
Ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente) - anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);
d) realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
e) eliminazione di barriere architettoniche;
f) adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
g) realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
h) conseguimento di risparmi energetici;
i) adozione di misure antisismiche;
l) bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata. L’ultima proroga, stabilita dall’articolo 2, comma 10, della legge n. 191 del 2009, scade il 31 dicembre 2012. La norma, inoltre, ha prorogato alla stessa scadenza la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
La relazione illustrativa afferma che nel nuovo articolo 16-bis del TUIR resta confermato non sono l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle disposizioni sopra elencate, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale tanto da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia.
Rispetto alla disciplina attuale si segnala l’inserimento tra gli interventi per i quali è ammessa la detrazione di quelli volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza (lettera c)).
Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis (TUIR) ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis (TUIR) riconduce a regime la detrazione d’imposta del 36 per cento sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.
La detrazione è relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013. Tale detrazione è stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 e successivamente prorogata. In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi, sulla singola unità immobiliare (comma 4).
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento (comma 5).
Il comma 6 del nuovo articolo 16-bis del TUIR stabilisce, invece, che la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), ridotte del 50 per cento.
Si ricorda che non ha più scadenza l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Infatti, l’articolo 2, comma 11, della legge n. 191 del 2009 ha previsto l'applicazione a regime dell’aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000).
Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:
- interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 7).
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (comma 8).
Tale norma sembra riprendere quanto già recentemente disposto dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che hanno modificato la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Più in dettaglio il comma 12-bis, tramite una novella all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, interviene sulla disciplina relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nell'ipotesi di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati detti interventi. Per effetto di tale modifica, pertanto, nel caso di vendita di tale unità immobiliare le previste detrazioni possono:
- essere utilizzate dal venditore oppure
- essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Coerentemente con tale modifica il comma 12-ter novella l'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289[12] , prevedendo che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (in coerenza, pertanto, con la modifica apportata dal precedente comma 12-bis).
Il comma 9 del nuovo articolo 16-bis (TUIR) richiama le disposizioni del Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia (decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41). Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo 16-bis. In particolare si prevede che il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.
Al riguardo si evidenzia che l’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 (richiamato espressamente dal comma 3 dell’articolo in esame) stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (precedentemente la ritenuta era del 10 per cento).
Si ricorda che il decreto legge n. 70 del 2011 (articolo 7, comma 2, lettere q) e r))ha abolito due importanti adempimenti precedentemente richiesti. In particolare, per fruire della detrazione non è più necessario:
- inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
- indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Il comma 4, con una modifica all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55 per cento). A decorrere dal 1° gennaio 2013 per tali interventi si applica la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha prorogato la detrazione Irpef del 55 per cento a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2011.
La detrazione d’imposta del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
Il comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è intervenuto sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio contenute ai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), prorogando dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate una serie di spese al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55 per cento.
È previsto peraltro che la detrazione debba essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle cinque attualmente vigenti. Le spese che possono fruire della detrazione fiscale del 55% sono le seguenti:
- spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);
- spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);
- spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);
- spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (comma 347 della finanziaria 2007).
In attuazione di quanto disposto dal comma 349, con decreto interministeriale 19 febbraio 2007 (G.U. n. 47/2007), come modificato dal decreto 7 aprile 2008 (G.U. n. 97/2008) sono state emanate le disposizioni attuative in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Nel corso dell’esame in sede referente, la detrazione Irpef del 55 per cento è stata estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un onere quantificato in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Il comma 2 dell’articolo 4 prevede alcune norme di coordinamento con la legge n. 244 del 2007, la quale stabiliva la proroga, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, sono espunti i riferimenti all’anno 2012. Ciò in quanto, come previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2012, entrano in vigore le disposizioni previste dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.