Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011
Art. 48 : Clausola di finalizzazione
L’articolo 48 prevede che le maggiori entrate erariali derivanti dal provvedimento in esame sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, e sono finalizzate alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica.
Poiché, peraltro, a norma del successivo articolo 49 quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge in esame è utilizzata dal medesimo provvedimento a copertura degli oneri in esso previsti, la norma in esame è da ritenersi riferita alle maggiori entrate non utilizzate a copertura.
Il medesimo articolo rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la definizione delle modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso una contabilizzazione separata.
Com'è noto, il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è basato sulle compartecipazioni ai tributi erariali, nelle quote stabilite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. L’ordinamento finanziario di queste regioni prevede altresì la possibilità che venga riservato all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze. Di norma, nelle disposizioni statutarie, è altresì disciplinata la necessità della definizione dell'ammontare della 'riserva' in accordo con la regione (o provincia autonoma) interessata . Di queste disposizioni si sono avvalse molte leggi statali che hanno introdotto nuovi tributi, o aumentato il gettito di quelli esistenti, con lo scopo di contribuire al risanamento della finanza pubblica.