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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 47 c.2 : Contratto di servizio con Trenitalia S.p.A.

Il comma 2 dell’articolo 47 autorizza la corresponsione a Trenitalia S.p.A. delle somme previste per il 2011 per lo svolgimento degli obblighi di servizi pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico. Le somme alle quali si riferisce la norma sono quelle previste con questa finalità dal bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2011.

Il contratto di servizio pubblico tra lo Stato e la società Trenitalia S.p.A., previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria 1994), regola i rapporti tra i suddetti soggetti concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari. I relativi oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
Secondo la normativa comunitaria, è definito contratto di servizio il contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti. Esso assolve alla funzione di garantire il soddisfacimento di esigenze di trasporto che le imprese stesse non avrebbero convenienza economica ad assicurare. A tal fine, il contratto provvede attraverso l’imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico, a fronte dei quali sono previsti meccanismi di compensazione in favore delle imprese stesse.
Gli obblighi di servizio pubblico comprendono: gli “obblighi di esercizio”, in virtù dei quali le imprese debbono garantire la continuità, la regolarità e l’adeguatezza, in termini di capacità, del servizio; gli “obblighi di trasporto”, per cui le imprese sono tenute ad accettare ed effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni determinati; gli “obblighi tariffari”, in virtù dei quali le imprese sono tenute ad applicare prezzi stabiliti o approvati dalle pubbliche autorità, in particolare per talune categorie di viaggiatori o di prodotti o per determinati collegamenti.