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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 47 c.1 : Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

Il comma 1 dell’articolo 47 modifica la denominazione del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, istituito dall’articolo 32, comma 1, del D.L. n. 98/2011: la nuova denominazione è Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico.

Il fondo in questione è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell’articolo 2, commi 232-234, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), che disciplina la cosiddetta procedura per i lotti costruttivi, ai contratti di programma con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A..

Il cambiamento di denominazione del Fondo è diretto a consentire l’utilizzo delle risorse del medesimo anche per opere di interesse strategico (ovvero comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443) diverse dalle infrastrutture ferroviarie e stradali.