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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 45: Disposizioni in materia edilizia

Comma 1- Opere di urbanizzazione a scomputo
Il comma 1 prevede, attraverso l’inserimento del comma 2-bis all’art. 16 del TU dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), nell’ambito degli strumenti attuativi dei piani urbanistici e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo da parte del titolare del permesso di costruire qualora esse siano:
§      di valore inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari a 4.845.000 euro);
§      funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio.
In tal caso, infatti, a tali intervent inon si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) che prevedono, invece, il ricorso alla cd. gara informale.
La relazione tecnica precisa, pertanto, che tale norma, escludendo le opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria dall’applicabilità del Codice, tende a favorire gli investimenti privati. Si ricorda, infatti, che il D.Lgs. n. 163/2006, reca,all’art. 122, comma 8 la disciplina delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, riformulata a seguito di alcuni rilievi della Commissione europea. Si prevede, infatti, che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo da parte dei soggetti privati, venga applicata la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 57, comma 6 , con comparazione tra cinque offerte (cd. gara informale).
Sono considerate opere di urbanizzazione primaria, ai sensi del comma 7 dell’art. 16 del TU dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), quelle relative ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Sostanzialmente le opere relative alla viabilità e servizi sono caratterizzate da un rapporto di stretta interconnessione funzionale rispetto all’intervento edilizio primario, essendo essenziali per rendere fruibile lo stesso.
Per le opere di urbanizzazione secondaria a scomputo sotto soglia comunitaria permane, invece, l’obbligo di svolgimento della procedura negoziata senza bando prevista dall’art. 122, comma 8, ed il conseguente divieto di realizzazione in via diretta da parte del titolare del permesso di costruire.
Occorre, infine, rammentare che una disposizione analoga era contemplata dal decreto legge n. 70/2011 (art. 5, comma 2, lett. a) n. 2), ma è stata espunta dalla legge di conversione. Nella relazione illustrativa al decreto legge tale intervento veniva motivato “con l’esigenza di progettare unitariamente le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria e di fare in modo che le stesse fossero eseguite contestualmente e in maniera coordinata con gli interventi principali. L’esecuzione di tali opere, infatti, essendo un onere connaturato alla trasformazione urbanistica del territorio, pone problemi di interferenze con la realizzazione degli edifici previsti all’interno dell’ambito territoriale oggetto di trasformazione”.

Comma 2- Materiali innovativi
Il comma in esame, alla lettera a), riscrive il comma 2 dell’art. 52 del D.P.R. 380/2001 relativo al giudizio di idoneità, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli “standard”.
Rispetto al testo vigente, che elenca in modo puntuale le tipologie costruttive e i materiali ritenuti “standard”, la norma in esame richiede la certificazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogniqualvolta vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore.
Il rinvio al D.M. 14 gennaio 2008 (approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) sembra finalizzato, alla luce della vastità della disciplina tecnica in esso contenuta (si veda in particolare il punto 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale”), a ridurre il ricorso alla procedura autorizzativa prevista dal comma 2 dell’art. 52.
La relazione tecnica precisa che tale disposizione è volta a semplificare le procedure per l’utilizzo di materiali innovativi.

La successiva lettera b) modifica la procedura prevista dall’art. 59, comma 2, del D.P.R. 380/2001, per l’autorizzazione di altri laboratori (oltre a quelli ufficiali previsti dal comma 1 del medesimo articolo) ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, eliminando l’obbligo, posto in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cui compete il rilascio dell’autorizzazione), di acquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Si ricorda che i laboratori ufficiali elencati dal comma 1 dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sono:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di Rete Ferroviaria Italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

La relazione tecnica precisa che l’eliminazione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito della procedura di autorizzazione dei laboratori, riveste carattere semplificatorio.

Commi 3 e 4 - Approvazione accordi di programma piano casa
Il comma 3, con una novella all’art. 11, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, è volto a semplificare le procedure relative all’approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano casa), prevedendo che essi vengano approvati con decreto del MIT, anziché con DPCM.
Conseguentemente, il comma 4, novella anche il comma 2 dell’art. 4 del DPCM 16 luglio 2009 con il quale è stato approvato il Piano casa.

Si ricorda, infatti, che l’art. 11, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, prevede l’approvazione di appositi accordi di programma con DPCM, previa delibera CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata, promossi dal MIT che potranno essere comunque approvati decorsi 90 giorni in caso di mancata acquisizione della prevista intesa. A sua volta il DPCM 16 luglio 2009, con cui è stato approvato il Piano casa, ha precisato, all’art. 4, comma 2, dell’allegato, le modalità di elaborazione di tali accordi di programma da approvare con le modalità indicate dal citato decreto legge n. 112.
Si rammenta, da ultimo, in merito all’attuazione di tali disposizioni che il CIPE, con la delibera n. 16 del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole sugli schemi di accordi di programma tra il MIT e le regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Provincia autonoma di Trento e che il MIT, in data 15 ottobre 2011, ha sottoscritto i 15 accordi di programma con le 14 Regioni e la Provincia Autonoma di Trento. Tali accordi attiveranno investimenti pubblici e privati per oltre 2 miliardi e 700 mila euro per realizzare 15.200 alloggi da destinare prioritariamente a nuclei familiari a basso reddito, a giovani coppie, anziani, studenti fuorisede, sfrattati non per morosità, immigrati regolari a basso reddito residenti da 10 anni in Italia. Sono, pertanto, tali accordi di programma ad essere interessati dalle disposizioni in commento.