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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 43 comma 7 -15: Sicurezza grandi dighe

Il comma 7, al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provveda:
§      all’individuazione, in ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. 79/2004, delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione;
Relativamente alle verifiche effettuate si ricorda che l’art. 4 del D.L. 79/2004 aveva previsto, al comma 1, che il Registro Italiano Dighe (RID), ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del D.L. 507/1994 (vedi infra), determinasse, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274/2003 con cui sono stati dettati “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
§      alla fissazione dei relativi tempi di esecuzione.

La vigilanza sulle grandi dighe
Con l’art. 91 del D.Lgs. 112/1998 il Servizio Nazionale Dighe (SND) è stato soppresso e trasformato in Registro Italiano Dighe (RID), cui è stato affidato il compito di provvedere, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
L’art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994 riguarda le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Tali opere, che il decreto citato qualifica come dighe, sono assoggettate, dal comma citato, all'approvazione tecnica del Servizio nazionale dighe. Lo stesso comma esclude, tuttavia, tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
I commi 170-171 dell’art. 2 del D.L. 262/2006 hanno soppresso il RID e trasferito le relative funzioni al MIT.
Con il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.
Le principali funzioni in materia di dighe attribuite alla citata direzione dall’art. 5, comma 10, del D.P.R. 211/2008 sono:
-        approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;
-        vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari, nonché monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;
-        attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;
-        approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;
-        esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;
-        definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe.

Per il finanziamento delle attività già facenti capo al RID il comma 172 dell’art. 2 del D.L. 262/2006 ha previsto che le relative spese siano coperte mediante la contribuzione a carico degli utenti dei servizi (come già previsto dal regolamento di organizzazione del RID ai sensi del D.P.R. 136/2004), per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato. In attuazione del successivo comma 173, che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la fissazione dei criteri e dei parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, sono stati emanati due decreti, in data 4 giugno 2009, recanti “Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e “Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe” (G.U. 24 settembre 2009, n. 222).

Il comma 8 prevede, ai fini del recupero delle capacità di invaso e del ripristino delle originarie condizioni di sicurezza, che il MIT, d’intesa con le regioni e le province autonome, provveda all’individuazione, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 152/2006, delle grandi dighe per le quali sia necessaria e urgente la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.
Si ricorda, del citato art. 114 del D.Lgs. 152/2006, il contenuto del comma 2, secondo cui “Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse”.

Il comma 9 prevede che i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell’invaso ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 152/2006, sono tenuti:
§      a provvedere entro il 30 giugno 2012;
§      e ad attuare gli interventi di rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi (individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo) entro 2 anni dall’approvazione del progetto di gestione.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame, per le dighe che hanno superato una vita utile di 50 anni (decorrenti dall’avvio degli invasi sperimentali di cui all’art. 13 del D.P.R. 1363/1959), i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al MIT, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 38 del D.P.R. 207/2010, per l’approvazione e l’inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga.
L’art. 13 del D.P.R. 1363/1959 prevede, tra l’altro, che “Prima che lo sbarramento sia ultimato l'ufficio del Genio civile, previo nulla osta del Servizio dighe, potrà, a titolo sperimentale e in via provvisoria, autorizzare invasi parziali che dovranno però interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una sufficiente stagionatura”.
L’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) dispone, tra l’altro, che “il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento” di attuazione del Codice. L’art. 38 del citato regolamento (D.P.R. 207/2010), rubricato “Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti”, reca la disciplina di dettaglio.

Il comma 11, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 6, comma 4-bis, della L. 166/2002, dispone che i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al MIT, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell’ingegnere designato responsabile ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.L. 507/1994.
Il citato comma 4-bis dell’art. 6 della L. 166/2002 dispone che con il regolamento previsto dall'art. 2 del D.L. 507/1994, sono definite le modalità con cui il RID provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere.
Il comma 7 dell’art. 4 del D.L. 507/1994 prevede, al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, che ogni concessionario o gestore delle opere sia tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.
Il comma 11 prevede altresì che il MIT integri il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.

Ai sensi del comma 12, entro 6 mesi dall’emanazione del presente decreto, il MIT procede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l’individuazione delle “fasi di allerta” di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.

Si fa notare che nella citata circolare n. 22806/1995 non compare l’espressione “fasi di allerta”. La norma in esame sembra riferirsi alla lettera B) della circolare citata, ove si prescrive l’effettuazione di “studi sulle conseguenze che hanno sui territori di valle le manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e l'ipotetico crollo della diga stessa (art. 24, comma 6, lettera e) del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85), ai fini della definizione degli scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali dovranno essere redatti dai prefetti i relativi piani di emergenza. A tal fine i concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, …, devono redigere, attenendosi alle allegate raccomandazioni …, gli studi sugli effetti delle piene artificiali connesse alle manovre degli organi di scarico e gli studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena e le aree soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico collasso della struttura. I sopra indicati soggetti devono altresì valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento, contenuta nella fascia di pertinenza fluviale”.

Ai sensi del comma 13, per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 79/2004, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe devono provvedere alla trasmissione al MIT, per via telematica ed in tempo reale, dei dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
Gli obiettivi richiamati riguardano il monitoraggio delle grandi dighe, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza idraulica (art. 3, comma 3, del D.L. 79/2004). Quanto alla citata direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 si ricorda che essa ha dettato “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.

Il comma 14 attribuisce al MIT poteri sostitutivi nei confronti dei concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza.
Lo stesso comma prevede che, in tali casi, il MIT può disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all’art. 2, commi 172-173, del D.L. 262/2006, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
Sul contenuto dei commi 172-173 dell’art. 2 del D.L. 262/2006 si rinvia al box “La vigilanza sulle grandi dighe”.

Il comma 15 integra il dettato dell’art. 1, comma 7-bis, del D.L. 507/1994 con disposizioni relative al collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, differenziando la disciplina in base al fatto che la data di realizzazione sia antecedente l’entrata in vigore della L. 1086/1971 o successiva.
Si ricorda che la legge 5 novembre 1971, n. 1086 recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” è stata pubblicata nella G.U. 21 dicembre 1971, n. 321 ed è quindi entrata in vigore il 5 gennaio 1972.


Lo schema seguente evidenzia le diverse discipline previste:

Opere realizzate prima del 5 gennaio 1972

il MIT acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti

Opere realizzate successivamente

i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da dighe sono tenuti a presentare entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata