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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 43 comma 5: Concessione di costruzione e gestione stradale

Il comma 5 dell'articolo in esame novella l’art. 8-duodecies del D.L. 59/2008 (convertito dalla legge 101/2008) aggiungendovi un comma 2-ter in base al quale i contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste dagli artt. 144 o 153 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Si ricorda che l’art. 144 del Codice disciplina le procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici prevedendo, in particolare, che “Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.” (comma 1) e che “Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l’intenzione di affidare la concessione” (comma 2).
In alternativa alle procedure previste dall’art. 144, il Codice prevede, all’art. 153 (recante la disciplina della finanza di progetto) che per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori da realizzare, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

La relazione tecnica sottolinea che la norma in esame è “tesa a garantire maggiore concorrenzialità per l’affidamento delle concessioni autostradali di gestione, specificando che qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell’infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l’affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e gestione”.