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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 43 comma 1 - 4: Convenzioni autostradali

I commi 1, 2 e 3 prevedono la semplificazione della procedura di approvazione degli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali. Tali aggiornamenti o revisioni sono approvati con decreto emanato (di concerto dal MIT e dal MEF) entro 30 giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
Qualora l’aggiornamento o la revisione riguardino convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comportino variazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, allora è previsto (dal comma 1) il previo parere del CIPE che, sentito il NARS (Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità), si pronuncia entro 30 giorni.

Si fa notare che nel nuovo iter procedurale previsto dai commi in esame non è più prevista l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari e, nel caso disciplinato dal comma 2 (aggiornamenti o revisioni che non comportano variazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica), anche di quello del CIPE. Il parere del CIPE non viene previsto nemmeno nel comma 3, che disciplina il caso in cui l’aggiornamento o la revisione riguardi concessioni i cui schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si ricorda, infatti, che l’art. 2, comma 84, del D.L. 262/2006, prevede che gli schemi di convenzione unica, concordati tra le parti e sentito il NARS, sono sottoposti all'esame del CIPE, che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere delle Commissioni deve essere reso entro 30 giorni, decorsi i quali le convenzioni possono essere comunque adottate.
Si rammenta che la convenzione unica è stata introdotta dal comma 82 dell’art. 2 del medesimo decreto-legge, che ha previsto che “In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi”.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 8-duodecies del D.L. 59/2008 la disciplina citata si applica anche per l’approvazione di ogni successiva modificazione o integrazione delle convenzioni.

Il comma 4 reca le necessarie abrogazioni delle norme disciplinanti l’iter riscritto dai commi in esame. Vengono infatti abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies del D.L. 59/2008 e il comma 4 dell’art. 21 del D.L. 355/2003.
Si rammenta infatti che il comma 2 dell’art. 8-duodecies del D.L. 59/2008 ha previsto che ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'art. 2 del D.L. 262/2006, mentre il comma 4 dell’art. 21 del D.L. 355/2003 prevedeva che “le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

La relazione illustrativa sottolinea che la disposizione recata dai commi in esame “costituisce una notevole misura di semplificazione e di accelerazione che consente l’accelerazione dei tempi di realizzazione degli investimenti infrastrutturali, anche in vista della necessità di adeguare i piani economico e finanziari a seguito dell’avvenuto recepimento della normativa europea in materia di sicurezza delle infrastrutture. In molti casi si potrebbe conseguire una riduzione di circa un anno dei tempi di avvio degli investimenti in materia di infrastrutture stradali per la realizzazione di terze corsie, svincoli ecc.”

Si ricorda, in proposito, che la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali è stata recentemente recepita con il D.Lgs. 15 marzo 2011, n. 35.