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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 42 comma 9 : Riassegnazione di somme elargite per scopi del Ministero dei beni culturali

Il comma 9 è finalizzato a riassegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali alcune somme derivanti da elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati allo Stato per attività o interventi culturali.
Dispone, infatti, l’abrogazione (rectius: soppressione),nell’Elenco 1 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) - relativo alle disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate che, in base all’art. 2, comma 615, dal 2008 non è stato più possibile iscrivere negli stati di previsione dei Ministeri - di due riferimenti legislativi,contenutial numero 14 - riferito al Mibac - , rubricati, rispettivamente:

§      “Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 2”. Si tratta delle somme elargite da enti e privati per scopo determinato rientrante nei fini istituzionali dell’Amministrazione statale delle antichità e belle arti.
Si osserva che non è stato indicato – e va pertanto inserito nel testo -, il riferimento all’articolo 2 della legge n. 340/1965, citato nell’Elenco 1 e che, peraltro, è l’unico articolo ancora vigente della legge medesima .
§      “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Si tratta delle somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale.

I commi 615 e ss. dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 hanno introdotto specifiche norme per il contenimento e la razionalizzazione delle spese, prevedendo il divieto, a decorrere dall’anno 2008, dell’iscrizione negli stati di previsione della spesa dei Ministeri elencati, tra i quali anche il MIBAC, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato e autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1 della legge stessa .
In relazione a quanto sopra previsto, è stata disposta l’istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri interessati al divieto di riassegnazione, di appositi Fondi da ripartire, con decreto ministeriale, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. In tali Fondi in particolare confluisce il 50% dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato. La dotazione dei Fondi è tuttavia annualmente rideterminata in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti. L’obiettivo della norma è infatti acquisire al bilancio dello Stato la restante parte del Fondo da ripartire non più assegnata alla spesa dei Ministeri competenti in modo da assicurare in ciascun anno una quota di risparmio in termini di indebitamento netto.

Il comma 9 in esame pertanto dispone la non applicabilità del limite alla riassegnazione di entrate previsto dalla sopra citata legge finanziaria per il 2008 agli introiti derivanti da elargizioni da parte di enti e privati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 340 del 1965, nonché agli introiti derivanti dalle erogazioni da parte di soggetti pubblici e privati in favore dello Stato in base all’art. 2, comma 8, della L. n. 352 del 1997, venendo pertanto ripristinate le disposizioni che riassegnano allo stato di previsione della spesa del MIBAC le somme derivanti dalle predette elargizioni ed erogazioni versate all’erario.

La norma dispone, inoltre - riprendendo nella sostanza quanto già previsto dall’art. 2 della L. 340/1965 per la fattispecie ivi disciplinata - che le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato che rientra nei fini istituzionali del MIBAC, versate all’erario, devono essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del MIBAC stesso, imputando tali risorse ai capitoli che corrispondono alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, a nuovi capitoli appositamente istituiti.
In base alla formulazione, sembrerebbe trattarsi di una previsione generale.
Viene infine previsto che le predette somme non possono essere utilizzate a scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

La relazione tecnica sottolinea che, tenuto conto dell’andamento dei versamenti che sono stati effettuati negli ultimi anni a favore di beni ed attività culturali, l’onere annuo derivante dalla norma è prudenzialmente stimato pari a 500.000 euro a decorrere dal 2012, coperto a valere sulle maggiori risorse derivanti dal decreto in esame.