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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 40 c. 5: Bonifica siti inquinati e relativa realizzazione opere

Il comma 5 dell'articolo in esame, al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati, prevede le seguenti disposizioni:
§      il comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) viene integrato con l’aggiunta, dopo il primo periodo, di una disposizione secondo cui – nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi – è consentita l’articolazione del progetto per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive;
Si ricorda che il primo periodo del comma 7 citato prevede che, “qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito”.
§      il comma 9 dell'art. 242 (appare opportuno inserire il riferimento dell’articolo 242) del D.Lgs. 152/2006 viene modificato al fine di estendere l’applicabilità della disposizione ivi recata e riguardante la messa in sicurezza operativa del sito, a tutti i siti inquinati e non solo a quelli con attività in esercizio.
Il testo previgente del citato comma 9 disponeva infatti che “La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio (le parole “attività in esercizio” vengono soppresse dalla norma in esame), garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti” e che “I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente”.
Riguardo alla modifica in esame si riporta di seguito la definizione di messa in sicurezza operativa (MSO) recata dalla lettera n), del comma 1, dell’art. 240 del D.Lgs. 152/2006 sottolineando che con tale definizione si intende “l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate”.
Alla luce di quanto precedentemente rilevato, appare opportuno valutare la portata della norma e la sua compatibilità con la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 con specifico riferimento alla definizione di cui al comma 1, lett. n), dell’articolo 240.
§      viene consentita l’autorizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.