____________________________


Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 40 comma 2: Codice privacy

Per finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, l’articolo 40, comma 2, modifica il cd. Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.
Viene dunque modificata la definizione di “dato personale”, che viene limitata a qualunque informazione relativa a persona fisica, escludendo invece le informazioni relative a persone giuridiche, enti ed associazioni (lettera a)).
Analogamente, la definizione di “interessato” è circoscritta alla persona fisica cui si riferiscono i dati (lettera b)).
Sono conseguentemente soppresse le ulteriori disposizioni del codice della privacy che riguardano specificamente la tutela di dati personali riferibili e persone giuridiche o enti.
In particolare:
§      è soppresso il comma 3-bis dell’art. 5, che esclude dall’applicazione del Codice i soli trattamenti di dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni ove effettuati nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo – contabili (lettera c));
§      è soppresso l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 9, che detta le modalità del diritto di accesso ai dati personali ove l’interessato sia una persona giuridica, un impresa o un’associazione (lettera d));
§      è soppressa la lett. h) del comma 1 dell’art. 49, che consente il trasferimento all’estero di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente alla UE, ove il trattamento concerna dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni (lettera e)).

Non viene invece modificata la definizione di “abbonato”, che continua ad essere riferita sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, enti o associazioni che siano parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatari di tali servizi tramite schede prepagate (art. 4, comma 1, lettera f), del codice della privacy).
Le persone giuridiche e gli enti continueranno pertanto a fruire della tutela prevista dal titolo X del codice della privacy per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica.