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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 3 Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia

In sostanza la norma, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2007-2013, permette di “non computare” nei saldi del patto di stabilità le spese sostenute dalle regioni a valere sulle proprie risorse, nonché su quelle statali loro trasferite dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. La disposizione dovrebbe consentire una accelerazione della capacità di spesa ed evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie. Al fine di compensare lo “sforamento” del patto, con il comma 2 viene istituito un fondo dotato di sola cassa che compensa gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento.

L’articolo 3, comma 1, attraverso una novella all’articolo 32, comma 4, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) – inserimento della lettera n-bis) - ricomprende tra le tipologie di spese escluse dal computo dell'applicazione delle regole del patto di stabilità per le regioni a statuto ordinario anche le spese effettuate per gli anni 2012, 2013 e 2014 a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nel limite di un miliardo di euro per ciascuna annualità considerata.
La disposizione specifica che per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività (regione Sardegna), di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione é subordinata all’Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011.
Il comma 1-bis prevede che l’esclusione di tali spese opera nei confronti di ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri e le modalità previste dal comma 2.

Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo", ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C(2007) n. 3329 del 13 luglio 2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2 si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

Si osserva che il richiamato articolo 32, della legge n. 183/2011, al comma 4, lettera n), tra le spese da non computare ai fini del patto di stabilità ricomprende le spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del D.L. 112/2008 (risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate), subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 138/2011. La deroga alle regole del patto opera solo in favore delle regioni ricomprese nell’Obiettivo convergenza e solo a patto che, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, siano attribuiti allo Stato e alle restanti regioni degli oneri aggiuntivi i maggiori oneri (attribuzione definita dal citato decreto ministeriale entro il 30 settembre di ogni anno).
Dando seguito agli impegni assunti dal Governo con la lettera al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, e rispondendo alla dichiarazione del Vertice Euro dello stesso 26 ottobre, che sostiene l'intenzione dell'Italia di concentrare le risorse dei fondi strutturali su istruzione, occupazione, agenda digitale e reti ferroviarie, è stato definito, di intesa con la Commissione europea, il Piano di Azione volto ad individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel ciclo 2007-2013, condiviso con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate. Il Piano è stato trasmesso alla Commissione UE il 15 novembre 2011.
Obiettivi del Piano: Definire e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l’attuazione e migliorarne l’efficacia. Tale revisione risponde alle Raccomandazioni del Consiglio del 12 luglio 2011 sul Programma Nazionale di Riforma dell’Italia (punto 6). Essa si basa su una più forte concentrazione dei Programmi sugli investimenti maggiormente in grado di rilanciare la competitività e la crescita del Paese, segnatamente intervenendo sul potenziale non utilizzato nel Sud, e su un più stringente orientamento delle azioni ai risultati, concentrando le risorse dei fondi strutturali su istruzione, occupazione, agenda digitale (banda larga) e reti ferroviarie” nel quadro della "revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, condiviso con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate.

Articolo 3, comma 4 Finanziamento Fondo di garanzia PMI

 La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
L’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha previsto la possibilità per il CIPE di destinare, nell’ambito delle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.


 

Articolo 3, comma 5 Sostegno alle esportazioni

Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione. All'onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.