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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 39 comma 1-6: Fondo di garanzia a favore delle PMI

L’articolo 39 interviene in materia di Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, rinviando per la disciplina di dettaglio a decreti di natura non regolamentare, adottati dal Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE), d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Si ricorda che l’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha previsto la possibilità per il CIPE di destinare, nell’ambito delle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Si segnala che il decreto legge in esame, all’articolo 3, comma 4, ha provveduto ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
Il comma 1 dell’articolo 39 in esame dispone che la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del citato Fondo di garanzia fino all’80 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria.
Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF, sono regolate la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia e la misura della copertura massima delle perdite, in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche.

Sempre con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF può essere definita, per ogni operazione finanziaria ammessa all’intervento del Fondo, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio (comma 2).

Il comma 3 eleva a 2 milioni e cinquecentomila euro l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo, per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF. Una quota non inferiore all’80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d’importo massimo garantito per singola impresa.
Secondo il comma 4, la garanzia del Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.

Ai sensi del comma 5, con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF, può essere modificata la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo.

Sempre con decreto di natura non regolamentare adottato dal MiSE, d’intesa con il MEF, sono definite le modalità e le condizioni per l’eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo (comma 6).