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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 34: Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

L’articolo 34 tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche in generale. La Relazione tecnica al ddl di conversione precisa che la norma si intende riferita a tutte le tipologie di attività economica: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome. Sono esclusi dalla norma di liberalizzazione dell’art. 34 le professioni - cui fa riferimento separatamente l’art. 33 del D.L. in esame - e i servizi specificati dal comma 8 dell’art. 34 in esame.
La struttura della norma è analoga a quella di altra adottata in passato per il più limitato settore del commercio (cfr. D.L. 223/2006, art 3). Infatti, come fece nel 2006 la norma sul commercio, oggi l’art. 34 del D.L. in esame richiama, ai commi 1 e 2, i presupposti e principi costituzionali e comunitari in forza dei quali il legislatore nazionale adotta una normativa di liberalizzazione delle attività economiche che s’impone anche sulla eventuale legislazione regionale esistente. Tali presupposti e principi sono costituiti dalla libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché dall’esigenza di garantire ai consumatori un livello minimo e uniforme di accesso ai beni e servizi sul territorio nazionale. Inoltre, come nel 2006 fece la norma sul commercio, oggi l’art. 34 del D.L. in esame elenca, nel comma 3, le tipologie di restrizione che, ove contenute in preesistenti normative di settore, sono da considerarsi abrogate.
Questa analogia di struttura assume rilievo ai fini della valutazione di eventuali profili di costituzionalità della norma in ordine al riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni. Questa struttura normativa, infatti, mira a rendere immediatamente percepibile la diretta connessione della abrogazione di determinate restrizioni alle attività economiche e professionali con i principi comunitari in tema di concorrenza e libertà delle attività economiche e, quindi, la sua vincolatività anche per le Regioni.
Le tipologie di restrizione eventualmente preesistenti e da considerare abrogate riguardano, secondo l’elencazione data dal comma 3 della norma in esame:
§      il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
§      l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
§      il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
§      la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
§      la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
§      l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
§      l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

La introduzione di assensi, autorizzazioni e controlli preventivi è ammessa dai commi 2 e 4 dell’art 34 del D.L. in esame, ma solo per “esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario”, nonché “nel rispetto del principio di proporzionalità”. Il comma 6 inoltre che quando una normativa stabilisce la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità civili e penali per i danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.

Il comma 5 introduce un parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato su tutti i disegni di legge governativi e i regolamenti (intendesi: governativi e ministeriali) che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche. Detto parere, di carattere preventivo e da rendere entro 30 giorni, avrà per oggetto il rispetto del principio di proporzionalità.

Coerentemente con la diretta discendenza delle misure di liberalizzazione descritte dai principi comunitari in tema di concorrenza e libertà di attività economica, il comma 7 prevede l’obbligo per le regioni di adeguare le rispettive legislazioni ai principi e regole descritti. In particolare, si impongono anche alle Regioni sia il principio per cui l’esercizio delle attività economiche può essere sottoposto a preventivi assenzi, autorizzazioni e controlli solo per esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e comunque compatibili con l’ordinamento comunitario, sia l’obbligo di ammettere sempre in materia l’autocertificazione.

Infine il comma 8 precisa che la descritta disciplina di liberalizzazione non si applica:
§      alle le professioni, per le quali vale però l’art. 33 del D.L. in esame ;
§      ad alcuni servizi finanziari e, per la precisione, a quelli definiti dall’art. 4 del 26 marzo 2010, n. 59;
§      ai servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59]
Si ricorda che l’articolo 4del decreto legislativo n. 59/2010 fa riferimento ai servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti; l’articolo 5del decreto legislativo n. 59/2010 fa a propria volta riferimento ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che si riferisce, tra l’altro, al servizio di comunicazione elettronica ad uso privato, al servizio di comunicazione elettronica e al servizio telefonico accessibile al pubblico.