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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 33: Soppressione delle limitazioni all’esercizio delle attività professionali

L’articolo 33 novella l’articolo 10 della legge di stabilità (legge n. 183 del 2011, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012), che – intervenendo sul decreto-legge n. 138 del 2011 (c.d. manovra di agosto) – rimette ad un regolamento di delegificazione la disciplina della riforma degli ordinamenti professionali.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 2 dell’art. 10 della legge di stabilità – che dispone l’abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionalia decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di delegificazione – prevedendo comunque e, quindi, anche in caso di mancata emanazione del regolamento, l’abrogazione di tali norme alla data del 13 agosto 2012.
Il 13 agosto 2012 è il termine previsto per l’emanazione del regolamento; il termine ha peraltro carattere meramente ordinatorio: il regolamento potrà dunque essere emanato anche oltre tale scadenza.

Dal momento che la disposizione in esame prevede l’abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali al 13 agosto 2012 in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma, occorre valutare se non si renda necessaria in tale ipotesi una disciplina di transizione relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, le quali hanno in diversi casi un rilievo pubblicistico.
Si osserva altresì che commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge di stabilità, nella parte in cui attribuiscono potestà regolamentare allo Stato in una materia di competenza concorrente quale quella delle ‘professioni’, devono essere valutati alla luce del riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni. Nelle materie di competenza concorrente spetta infatti alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali, mentre la potestà regolamentare è riservata alle Regioni (art. 117, secondo e sesto comma, Cost.) (sulla inidoneità della fonte regolamentare a dettare i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n. 92/2011 e n. 200/2009).

La lettera b) interviene su uno dei principi della delegificazione (art. 3, comma 5, lett. c) per stabilire che il tirocinio professionale non dovrà essere superiore a 18 mesi (attualmente la durata massima è fissata in 3 anni).

I commi 1, 2 e 12 dell’art. 10 della legge di stabilità novellano l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 138 del 2011 prevedendo che, fatto salvo l’esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale dalla Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, nonché alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.
La disposizione stabilisce quindi che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (13 agosto 2011) attraverso un regolamento di delegificazione (decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400) , sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
§      la riforma degli ordinamenti professionali dovrà assicurare che l'accesso alla professione sia libero e che il suo esercizio sia fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, potrà essere consentita soltanto se motivata da ragioni di interesse pubblico e non dovrà produrre una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, sulla sede legale della società professionale (lettera a));
§      gli ordinamenti professionali riformati dovranno prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione (lettera b));
§      la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie, ai fini della disciplina dell'attività di tirocinio, resta peraltro confermata la normativa vigente (lettera c));
§      il compenso spettante al professionista dovrà essere pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista resta comunque tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia (lettera d);
§      a tutela del cliente, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti (lettera e));
§      gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione a livello territoriale di organi (terzi), diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente (lettera f));
§      la riforma dovrà liberalizzare la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni . Le informazioni fornite dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non dovranno essere equivoche, ingannevoli, o denigratorie (lettera g)).
La legge di stabilità ha infine disposto, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento governativo di delegificazione, l’abrogazione di tutte le norme vigenti sugli ordinamenti professionali.