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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 32: Farmacie

L’articolo in esame prevede:
§      la vendita dei farmaci di classe C, con obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal SSN, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata (commi 1 e 2).
§      l’applicazione della normativa, prevista nei casi di pratica commerciale sleale, alle aziende farmaceutiche (produttrici o distributrici di farmaci), che, nell’esercizio della loro attività, discriminano tra farmacie e parafarmacie (comma 3);
§      la libertà di effettuare sconti su tutti prodotti venduti in farmacia, parafarmacie e corner della grande distribuzione (comma 4).

In pratica, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 4 estendono la legislazione vigente sulla vendita dei farmaci cosiddetti OTC (over the counter) o di automedicazione e dei farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione, per approfondimento cfr. note a pie’ pagina), consentita presso le parafarmacie e i punti della grande distribuzione, anche ai farmaci, a totale carico del cittadino e venduti con prescrizione medica obbligatoria (ricetta bianca), con la novità obbligatoria di delimitare appositi spazi per la vendita di tali farmaci, al fine di non renderli liberamente accessibili al pubblico.
Nel particolare, il comma 1 permette agli esercizi commerciali, in possesso di determinati requisiti, ubicati nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, e fuori dalle aree rurali, individuate dai Piani Sanitari Regionali, la possibilità di vendere anche i medicinali, con obbligo di prescrizione medica e a totale carico del cittadino. Sono esclusi i medicinali iniettabili e contenenti sostanze psicotrope, e quelli che prevedono una ricetta non ripetibile (da rinnovarsi di volta in volta).
Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza Stato- Regioni, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali di cui sopra, e gli ambiti di attività che prevedono l’esercizio di farmacovigilanza dell’AIFA.
Il comma 2 stabilisce che la vendita dei medicinali deve avvenire in un reparto delimitato rispetto all’area commerciale, in cui i farmaci sono accessibili solo al personale addetto.
Il comma 4 consente alle farmacie e ai suddetti esercizi commerciali di praticare liberamente sconti su tutti i prodotti venduti, in modo trasparente e chiaro, e per tutti gli acquirenti.
Si evidenzia al comma 1 il richiamo errato al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291 anziché al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Il comma 3 qualifica come pratiche commerciali sleali le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura.

L'articolo 2 della legge 287/1990 considera Intese restrittive della libertà di concorrenza gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Inoltre sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.