____________________________


Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 31: Esercizi commerciali

L’articolo 31 mira a realizzare pienamente la liberalizzazione delle attività commerciali, nello spirito dei princìpi generali dell’ordinamento sia dell’Unione Europea che nazionale in tema di libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi.
In particolare, il comma 1 intende portare a conclusione la liberalizzazione dei giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali, completando l’articolata vicenda che, a partire dal 1998 e da ultimo ancora nel 2011, ha avviato tale liberalizzazione, ed elimina qualsiasi vincolo su questo specifico aspetto.
Si ricorda che fino al 2011 l’apertura degli esercizi commerciali è stata soggetta, in base alle norme legislative e alle disposizioni regionali e comunali, a limitazioni concernenti, in particolare, l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e l’obbligo di rispettare determinati orari di apertura e chiusura. In tal senso, criteri generali erano stabiliti dall’art. 11 del D.Lgs. 114/1998 recante la disciplina generale per il settore del commercio. Per altro, lo stesso D.Lgs. 114/1998 già prevedeva, all’art. 12, per i comuni ad economia turistica e per le città d’arte, deroghe particolari agli obblighi di chiusura domenicale e festiva e in materia di orari di apertura. Il superamento di tali limiti è stato consolidato dal D.L. 98/2011 (art. 35, comma 6): novellando l’art 3 del D.L. 223/2006, che aveva cancellato una serie di limiti e vincoli preesistenti all’esercizio del commercio, il D.L. 98/2011 vi ha aggiunto una lettera d-bis), in base alla quale l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e il rispetto di particolari orari di apertura e chiusura è venuto senz’altro e definitivamente meno, a due condizioni. La prima era il carattere sperimentale di questa liberalizzazione; la seconda era invece l’applicabilità della liberalizzazione soltanto nei comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche e delle città d’arte. Poco dopo, il D.L. 138/2011 ha tentato (art. 6, comma 4) di eliminare la seconda di queste condizioni, estendendo la liberalizzazione dei giorni/orari di apertura a qualsiasi comune. Ma la legge di conversione 148/2011 ha soppresso tale estensione, ripristinando il regime del D.L. 98/2011.
Il comma 1 dell’art. 31 del D.L. in esame fa venir meno entrambe le condizioni poste dal D.L. 98/2011 alla liberalizzazione dei giorni/orari di apertura degli esercizi commerciali. La liberalizzazione diviene infatti permanente e non più solo sperimentale. Inoltre, essa vale in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d’arte.
Sotto il profilo di costituzionalità, vale la pena di segnalare che secondo la giurisprudenza costituzionale, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia “commercio” rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost (ordinanza 199/2006), e che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia «commercio» di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 350 del 2008). Tuttavia la stessa Corte (sentenza 288/2010) ha anche rilevato che pertengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale. Nel 2011, con la novella all’art. 3 del D.L. 223/2006 apportata dal D.L. 98/2011, la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali è entrata a far parte degli ambiti normativi direttamente afferenti alla tutela della concorrenza e, quindi, appare rientrante nell’ambito di materia di competenza esclusiva della legislazione statale.

Il comma 2 tende a far superare le altre restrizioni e limiti che tutt’ora caratterizzano l’apertura di esercizi commerciali, in base a norme di carattere ora nazionale, ora regionale e locale. A tal fine, esso richiama il principio generale – presente tanto nell'ordinamento dell'Unione Europea che in quello italiano in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi – per il quale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali non può essere sottoposta a contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, fatta eccezione solo per quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Conseguentemente, la norma assegna a regioni ed enti locali un termine di 90 giorni per adeguare i propri ordinamenti, eliminando eventuali contingenti, limiti e vincoli di altra natura presenti nelle rispettive regolamentazioni sulla apertura di esercizi commerciali.