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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 30 comma 8: Assunzioni al Ministero per i beni e le attività culturali

Il primo periodo del comma 8 conferma che al MIBAC non si applicano le disposizioni recate dall’art. 2, commi 8-bis e 8-quater, del D.L. 194 del 2009 (L. 25/2010), nonché dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), che prescrivono riduzioni organiche, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni.
In tal senso aveva già disposto, da ultimo, l’art. 24, comma 2, della legge di stabilità per il 2012 (L. n. 183 del 2011), attraverso una modifica apportata all’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011), della quale, al di là della collocazione (l’articolo 2 è rubricato “Potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei”), era stata intuita la portata generale, volta ad escludere il Mibac dalle riduzioni organiche richieste dal D.L. 138/2011.
La finalità continua ad essere quella di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, rafforzare la competitività del settore e metterlo in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese. Viene, inoltre, richiamata la coerenza con quanto disposto dal già citato articolo 2 del D.L. 34/2011.

Al riguardo si ricorda che l’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011 ha autorizzato l'assunzione di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, stabilendo che tale personale ha l’obbligo di prestare servizio per almeno 5 anni presso le sedi della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Ha, altresì, autorizzato l’assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale.
Tali assunzioni possono avvenire in deroga al divieto di assunzione disposto dall'art. 2, co. 8-quater, del D.L. 194 del 2009 (L. 25/2010) nell’ipotesi in cui non si sia proceduto alle riduzioni organiche previste dal c. 8-bis (in base a tale disposizione, entro il 30 giugno 2010 occorreva procedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 74, c. 1, del D.L. 112/2008, e rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74).
Infine, ha disposto che alla copertura degli oneri derivanti dalle suddette assunzioni si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e che deve essere rispettata la disciplina in materia di turn over di cui all’articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, e successive modificazioni.
Ha, infine, previsto l’obbligo, per il Ministero, di comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ed i relativi oneri.
L’art. 24, comma 2, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha, quindi, disposto che le assunzioni previste dall’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011 avvengono in deroga da quanto previsto dall’art. 2, co. 8-bis, dello stesso D.L. 194/2009 - ante illustrato -, nonché dall’art. 1, co. 3 e 4, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011, che prescrive ulteriori riduzioni organiche entro il 31 marzo 2012, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni).
La relazione tecnica chiariva che la disposizione era finalizzata ad escludere il MIBAC dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di 2^ fascia e delle aree, prevista dalle due disposizioni citate.

Il secondo periodo autorizza per gli anni 2012 e 2013 - come avvenuto per il 2011 ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011 - l'assunzione presso il Mibac di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite dalla normativa vigente (si veda ante) e con copertura degli oneri nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero.
Le assunzioni sono effettuate tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e, ove necessario, anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. In tale graduatoria gli idonei sono collocati secondo l’ordine di merito risultante dalla votazione riportata nella graduatoria regionale, con precedenza, in caso di parità di merito, per il soggetto più giovane. La graduatoria unica è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle graduatorie regionali. I candidati che non accettano, mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria regionale di riferimento.
Si tratta di una soluzione analoga a quella proposta dall’art. 24, comma 2, della L. di stabilità 2012 per le assunzioni presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.
Come già previsto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 34/2011, infine, si dispone che il MIBAC provvede alle attività descritte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunica al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate e i relativi oneri.