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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 30 comma 4: Trasporto pubblico locale

Il comma 4 dell’articolo 30 reca un aumento delle risorse destinate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), per il solo 2012, pari a 40 milioni di euro. L’incremento è attribuito all’autorizzazione di spesa quantificata nella tab. C dell’ultima legge di stabilità (L. 183/2011), destinata al D.Lgs. n. 165/1999 di istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. I 40 meuro si riverseranno sul cap. 1525 della tabella del dicastero dell’economia e delle finanze, nel quale sono iscritti per il 2012 poco meno di 61 milioni: il capitolo assicura i fondi necessari all’AGEA per assolvere ai propri compiti, in primo luogo quello di gestire per conto lo Stato italiano il sistema di aiuti, contributi e premi che la Comunità stabilisce con la PAC.
Per la copertura dell’onere si attinge alle risorse del Fondo istituito dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009, e destinato al finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.