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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 30 comma 2 - 3: Trasporto pubblico locale

I commi 2 e 3 dell’articolo 30 recano disposizioni relative al finanziamento del trasporto pubblico locale.

 Il comma 2, primo periodo, dell’articolo 30 prevede che le risorse di cui all’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 185/2008, possano essere utilizzate, per l’anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario.

 Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 25 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 22 luglio 2009, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto alla ripartizione del Fondo, come di seguito indicato:

a)    500 milioni di euro a favore di Trenitalia S.p.A., da destinare:

-        per 425 milioni di euro all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale;

-        per 75 milioni di euro per la copertura dei costi afferenti al materiale rotabile per le esigenze di mobilità legate all’Expo 2015;

b)    460 milioni di euro a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) per il finanziamento degli investimenti dell’infrastruttura ferroviaria, da finalizzare nell’ambito dell’aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007/2011.

 Il secondo periodo del comma 2 abroga l’articolo 1, comma 6, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011).

Il citato comma 6 detta disposizioni per la ripartizione tra le regioni delle risorse per il trasporto pubblico ferroviario locale e regionale di cui all’articolo 25 del D.L. n. 185/2008.

Il primo periodo del citato comma 6, nel confermare che l’erogazione delle risorse disponibili di cui all’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 185/2008, è subordinata alla verifica della previsione, nei contratti di servizio del trasporto pubblico locale su ferro, di misure di efficientamento e razionalizzazione, prescriveva che la verifica dovesse essere effettuata, entro il primo semestre del 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che il citato articolo 25, comma 2, ha autorizzato la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A.. L’erogazione è subordinata alla stipula dei suddetti contratti e alla rispondenza di questi ultimi a criteri di efficientamento e razionalizzazione volti a garantire che:

-        il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni;

-        non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l’anno 2009.

 Il secondo periodo dello stesso comma 6 prevedeva che i 425 milioni di euro per l’anno 2009, rinvenienti dal comma 1 del medesimo articolo 25 del D.L. n. 185/2008, fossero ripartiti quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le Regioni a statuto ordinario. La ripartizione avrebbe dovuto essere effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997.

 Il terzo periodo del comma 6 stabiliva che la ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 25 del D.L. n. 185/2008 fosse effettuata in deroga a quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo 25 (15 per cento al nord del Paese e 85 per cento al sud) e tenendo conto dei seguenti criteri:

a)    programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009 – 2011 e nel triennio precedente;

b)    aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011, da cui risulti l’incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

c)    razionalizzazione dei servizi, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto rispetto all’anno precedente;

d)    ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

 Viene confermata l’esigenza di applicare misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale a decorrere dall’anno 2012.

 Il comma 3, primo periodo, dell’articolo 30 incrementa di 800 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2012, il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Il Fondo è stato istituito, a decorrere dal 2011, dall’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011, con una dotazione di 400 milioni di euro annui. La norma citata detta inoltre disposizioni per la ripartizione del Fondo tra le regioni, che dovrà avvenire sulla base di criteri premiali.

 Il comma 3, secondo periodo, prevede che, a decorrere dall’anno 2013, il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti, di cui all’articolo 15 del presente decreto-legge. L’aliquota di compartecipazione verrà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012.

 Il comma 3, terzo periodo, abroga alcune norme del D.Lgs. n. 68/2011 relative alla soppressione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, che avrebbe dovuto essere realizzata nel 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni in materia di trasporto pubblico locale.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 12 della legge n. 549 del 1995 ha attribuito, dal 1° gennaio 1996, una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione, nella misura originaria di lire 350 al litro, alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L’articolo 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la periodica rideterminazione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina.

 La soppressione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, disposta dall’articolo 8, comma 4, del citato D.Lgs. n. 68/2011, era collegata alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni per il trasporto pubblico locale, che, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, dello stesso decreto legislativo, avrebbe dovuto essere realizzata dallo Stato a decorrere dal 2012, con la conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

 Con riferimento ai trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale, si segnala che la lettera c) del comma 3 in esame pospone la loro soppressione dal 2012 al 2013, anno nel quale sarà operativa la compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti, di cui al secondo periodo del comma in esame.