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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 2  Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 viene reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), la quota di IRAP imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti per legge, introducendo una deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali.
Tale principio era già stato mitigato dall’articolo 6, commi da 1 a 4, del D. L. n. 185/2008, che avevano reso deducibile ai fini IRES e IRPEF una quota forfettaria, pari al 10 per cento, dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pagata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, riferibile:
a)       alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati
b)       alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

La deducibilità dell’IRAP ai fini IRES e IRPEF per una quota pari al 10 per cento (di cui al richiamato articolo 6) resta quindi applicabile - a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 1-ter) - alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.

Si ricorda che, anche se nella disciplina dell’IRAP vige il principio dell’indeducibilità dei costi del lavoro, il legislatore ha individuato alcune deroghe allo stesso, prevedendo specifiche deduzioni per il personale dipendente fruibili dai soggetti passivi IRAP. Nel dettaglio, ad eccezione del comma 4-bis, i suddetti commi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevedono, nell’ambito delle spese sostenute dal datore di lavoro, alcuni casi di deducibilità per i costi del personale dipendente e assimilato, effettivamente sostenuti ovvero per importi forfetari in base alla quantità e alla qualità dei lavoratori assunti.
Il comma 4-bis reca invece deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarati, indipendentemente dalla presenza o assenza di spese di personale.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che la quota di deducibilità venga applicata all’imposta dovuta dai soggetti passivi che viene calcolata sul valore delle produzione netta di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 (c.d. decreto IRAP) da:

  1.  società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5);
  2. società di persone e imprese individuali (articolo 5-bis);
  3. banche e altri enti e società finanziari (articolo 6);
  4. imprese di assicurazione (art. 7);
  5.  imprese esercenti arti e professioni (art. 8).

 

Tale deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, del Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986). Quest’ultima norma si riferisce al principio della deducibilità delle imposte diverse dalle imposte sui redditi, nonché diverse dalle imposte per le quali la rivalsa sia obbligatoria o facoltativa, con riferimento alle società e agli enti commerciali residenti. Tuttavia, la deducibilità dell’IRAP in esame deve ritenersi estesa anche ai soggetti che producono reddito d’impresa imponibile ai fini IRPEF, tenuto conto delle norme di carattere generale di cui all’articolo 55, comma 3, del TUIR per le quali, se non diversamente specificato, il reddito prodotto da attività commerciali è considerato reddito d’impresa e all’articolo 56 del TUIR, per il quale il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni del citato testo unico in materia di redditi di società ed enti commerciali residenti, le quali si applicano altresì alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

 

Ai sensi del comma 1, la quota deducibile determinata in via forfetaria è relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina delle deduzioni IRAP, al fine di agevolare l’assunzione di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni.

In particolare, l’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, oggetto di modifica con le norme in commento, consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti), di dedurre un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.
Per effetto delle norme in esame (comma 2, lettera a) dell’articolo in esame), l’importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è aumentato a 10.600 euro in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

L’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3) consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari; imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) di dedurre un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa a quella sopra illustrata e fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis”.

Per effetto delle norme in esame (comma 2, lettera b) dell’articolo in esame), l’importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è innalzato a 15.200 euro in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
Ai sensi del comma 3, le suesposte disposizioni sulle deduzioni IRAP si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.