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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 28 comma 11: Soppressione attribuzione alle province della quota devoluta di compartecipazione IRPEF

Il comma 11 dell'art. 28 del DL salva Italia sopprime il comma 6 dell’articolo 18 del D.Lgs. n.68/2011, recante una clausola di salvaguardia nei confronti delle province in esito al riordino fiscale per esse derivante dall’articolo 18 di tale decreto, con specifico riguardo alla soppressione dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica

L’articolo 18 in questione ha disposto al comma 1 che a decorrere dal 2012 l’aliquota della compartecipazione provinciale all’IRPEF venga stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti:

-        ai trasferimenti statali soppressi, costituiti da tutti i trasferimenti di parte corrente e, se non finanziati tramite indebitamento, di conto capitale aventi carattere di generalità e di permanenza nel tempo);

-       alle entrate derivanti dall’ addizionale provinciale sull’energia elettrica, soppressa dall’articolo medesimo, con attribuzione allo Stato del relativo gettito.

Il comma 6 del medesimo articolo ha peraltro stabilito, in sostanza ribadendo la finalità espressamente enunciata nel comma 1 di tutelare le province da possibili perdite di risorse, che alla provincia competente per territorio venga devoluto un gettito non inferiore a quello derivante nel 2011 dalla soppressa addizionale dell’energia elettrica.

La soppressione del comma sembra pertanto da ricondursi alla finalità di una migliore formulazione dell’articolo 18, come del resto appare desumersi anche dalla relazione tecnica, che non ascrive effetti finanziari alla norma.