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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 27 comma 9 - 17: Misure per contrastare l’emergenza legata al sovraffollamento degli istituti penitenziari

Al fine di risolvere i problemi legati all’eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, il comma 9 consente al Ministero della Giustizia di individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti pubblici e privati in favore dei quali possono essere dismessi gli immobili non devono essere inclusi nella lista delle amministrazioni pubbliche redatta dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 Il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 196/2009 prevede che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche centrali è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Si fa presente che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Comunicato del 30 settembre 2011.

 Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, individua i comuni nel cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare (comma 10). Il Ministero affida a società partecipata al 100% dal Ministero del Tesoro (sarebbe opportuno fare riferimento al Ministero dell’economia e delle finanze), in qualità di contraente generale (ai sensi dall’articolo 173, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) il compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente (comma 11). Il contraente generale può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma (ex articolo 34 del TUEL), con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate (comma 12) .

Si rammenta che l'art. 176 del D.Lgs. 163/2006 disciplina l'affidamento a contraente generale nell’ambito delle norme riguardanti le infrastrutture strategiche. In particolare il comma 1 prevede che con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53 (che prevede come regola i contratti di appalto o di concessione), "affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori".

Si ricorda, inoltre, che con il comma 1 dell’art. 44-bis del D.L. 207/2008 (convertito dalla L. 14/2009), per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) sono stati attribuiti, fino al 31 dicembre 2011, i poteri commissariali previsti dall’art. 20 del D.L. 185/2008.

Il comma 34 dell’art. 44-bis ha poi demandato ad appositi D.P.C.M. l’individuazione delle opere da realizzare, che – ai sensi del successivo comma 5 – vengono inserite nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) di cui alla L. 443/2001 (legge obiettivo) .

Successivamente, con il D.P.C.M. 13 gennaio 2010  è stato dichiarato lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2010 (prorogato sino al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 11 gennaio 2011).

Con l’art. 17-ter del D.L. 195/2009 (convertito dalla L. 26/2010) sono state introdotte ulteriori disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari. In particolare il comma 1 ha incaricato il Commissario straordinario per l’emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale (individuato nella persona del capo del DAP dall’O.P.C.M. 19 marzo 2010, n. 3861 ) di provvedere, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche .

Per l’attuazione, “anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti”, l’art. 2, comma 219, della L. 191/2009 (finanziaria 2010) ha stanziato complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all’ art. 18, comma 1, lett. b), del D.L. 185/2008 .

Il comma 13 disciplina le procedure in base alle quali il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, che possono articolarsi nelle seguenti fasi:

a)   la possibilità per il Ministero della giustizia, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di taluni enti;

b)   la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione;

c)   la comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali dell'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo;

d)   l’individuazione degli immobili da dismettere con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, e la confluenza nel patrimonio disponibile dello Stato;

e)   la possibilità, per il contraente generale, di convocare le citate conferenze di servizi e promuovere accordi di programma con gli enti locali interessati per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

f)     l’approvazione dei contratti di permuta da parte del Ministero della giustizia, che può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g)   il versamento degli eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, per una quota pari al 80%.

 Il comma 14 pone a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società di cui al comma 3 (rectius , presumibilmente comma 11).

In caso di immobili di nuova realizzazione, i soggetti pubblici e privati devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione (comma 15).

In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi e gli accordi di programma sono conclusi rispettivamente entro il termine di quindici giorni e di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato (comma 16).

Il comma 17 fa salvo quanto previsto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16 (comma 17).