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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 27 comma 4: Locazioni passive di immobili pubblici

Il comma 4, modificando la normativa in materia di locazioni passive di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, prevista dall’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, sopprime il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle predette amministrazioni e dispone che non sia più l’Agenzia del demanio a stipulare e ad adempiere i contratti di locazione: tale compito è assegnato alle singole amministrazioni, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio.

 Ai sensi dell’articolo 2, comma 222, terzo e quarto periodo, della legge n. 191 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l’Agenzia del demanio è individuato come “conduttore unico”, ovvero come l’unico soggetto tenuto a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato, i contratti di locazione passiva, qualora, all’esito del processo di razionalizzazione degli spazi, dovessero emergere concrete e improcrastinabili esigenze allocative da soddisfare mediante il ricorso al mercato privato, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa. L’Agenzia, quindi, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, svolge i seguenti compiti:

a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici (al riguardo si ricorda che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, è stato istituito il Fondo immobili pubblici): tali immobili sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato;

b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato, attraverso la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, istituita in seno all’Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge n. 266 del 2005;

c) stipula i contratti di locazione, ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e adempie i predetti contratti;

d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.

E’ prevista inoltre l’istituzione, all’interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse iscritte al Fondo vengono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.

 Il comma 4 in commento sostituisce le lettere c) e d) del comma 222, prevedendo che la stipula dei contratti di locazione sia effettuata dalle singole amministrazioni, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio. Le predette amministrazioni, inoltre, adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità ed onere per l’uso e la custodia degli immobili assunti in locazione.

E’ nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le amministrazione comunicano all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione trasmettendone copia, con gli estremi della registrazione presso il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato è soppresso.

 La relazione illustrativa afferma che la norma in esame è stata elaborata alla luce di alcune criticità emerse in fase di prima applicazione delle disposizioni su cui intende incidere ed è finalizzata a semplificare, snellire e rendere più spedita l’azione amministrativa connessa all’attuazione del citato articolo 2 comma 222, senza intaccare i presupposti e la ratio che governano tale norma e lasciando sostanzialmente inalterato l’impianto generale della stessa. Infatti, in base all’attuale formulazione del comma 222, pur essendo l’Agenzia del demanio tenuta a sottoscrivere il contratto di locazione con la proprietà dell’immobile, è l’amministrazione utilizzatrice che risponde ex lege di tutti gli oneri e le responsabilità connessi all’uso del bene. Tale situazione determina un rapporto triadico alquanto complesso che, come si è potuto verificare nella quotidianità, costringe tutte le parti interessate ad una continua mediazione per conciliare le diverse esigenze con conseguente allungamento dei tempi occorrenti per addivenire alla stipula del contratto di locazione.

La previsione del rilascio del nulla osta alla stipula da parte dell’Agenzia del demanio e della nullità degli atti contrattuali sottoscritti in assenza di detto provvedimento superano le criticità riscontrate, non intaccando la struttura generale della norma e garantendo comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze di monitoraggio e coordinamento della pianificazione dei fabbisogni delle amministrazioni dello Stato voluti dal legislatore.