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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 27 comma 3: Alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici nazionali

Il comma 3 novella l’art. 7 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha introdotto disposizioni volte alla dismissioni di terreni agricoli dello Stato o di enti pubblici nazionali, attribuendo ai giovani un diritto di prelazione nel processo di alienazione.

In particolare l’articolo 7 della legge n. 183 dispone che l’Agenzia del Demanio debba curare l’alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, ricorrendo alla trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro, e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. Per le stesse finalità e con le medesime modalità anche le regioni, le province e i comuni possono vendere i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, anche avvalendosi dell’Agenzia del Demanio. I proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

Inoltre, nel caso in cui nei cinque anni successivi alla vendita si verifichi un incremento del valore dei terreni a causa di cambi di destinazione urbanistica, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% della rivalutazione.

Oggetto dell’alienazione possono essere i terreni statali “a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali” (co. 1), e quelli regionali o comunali “aventi destinazione agricola” (co. 4).

 In particolare, sono introdotte diverse novelle all’articolo 7 della legge n. 183:

§      la modifica apportata al primo comma, con il primo capoverso dell’articolo in esame, e quelle apportate al comma 4, con il quarto e quinto capoverso dell’articolo in esame, rendono omogenea la definizione dell’oggetto dell’alienazione che viene individuato nei terreni a vocazione agricola e agricoli, siano essi statali o degli enti territoriali;

§      la modifica apportata al secondo comma, con il secondo capoverso dell’articolo in esame, chiarisce che la devoluzione allo Stato di una quota della eventuale rivalutazione dei terreni alienati va applicata alle sole dismissioni operate in base allo stesso articolo 7;

§      il capoverso aggiunto al primo comma, con il terzo capoverso dell’articolo in esame, stabilisce che il prezzo dei terreni da alienare, che determina il ricorso alla procedura dell’asta pubblica e della trattativa privata, va determinato sulla base di valori di agricoli medi di cui al D.P.R. n. 327/2001, Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.