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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 26: Prescrizione anticipata delle lire in circolazione

L’articolo 26 prevede la prescrizione a favore dell’erario delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora in circolazione e destina il relativo controvalore al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

 La prescrizione opera con decorrenza immediata, in deroga:

§      al termine di prescrizione decennale dei biglietti, delle banconote e delle monete che hanno cessato il loro corso legale, previsto dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 96/1997 e dall’articolo 52-ter comma 1 del D.Lgs. n. 213/1998;

§      al termine del 28 febbraio 2012 previsto per la conversione in euro delle lire in circolazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 96/1997 e dall’articolo 52-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 213/1998.

 Si osserva che la norma in esame, più che operare una “deroga”, opera un’abrogazione implicita dell’articolo 3, comma 1-bis della legge n. 96/1997 e dell’articolo 52-ter, comma 1-bis del D.Lgs. n. 213/1998.

 Si ricorda che l’articolo 3 della legge n. 96 del 7 aprile 1997, al comma 1, prevede che le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. Il medesimo articolo, al comma 1-bis, dispone che le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012. L’articolo 52-ter del D.Lgs. n. 213/1998, reca le stesse previsioni di cui sopra con riferimento alle monete metalliche in lire.

 La relazione tecnica afferma che la quantificazione delle risorse oggetto della norma in commento sarà possibile solo all’esito dell’operazione, fermo restando che le stesse, in base alle regole di contabilità nazionale, non rappresentano un’entrata avente effetti migliorativi dell’indebitamento netto.