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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 25: Riduzione del debito pubblico

L’articolo 25 destina al Fondo ammortamento titoli di Stato una quota dei proventi della vendita all’asta dei diritti di emissione di CO2.

La quota deve essere stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e finanze.

 La relazione tecnica afferma che da stime preliminari, considerando uno scenario low, è possibile valutare prudenzialmente i ricavi derivanti dal sistema delle aste per i diritti di emissione di CO2 – di cui alla Direttiva 2003/87/CE - nell’ordine di complessivi 780-840 milioni di euro negli anni 2013 e 2014, e che le quote a disposizione dell’Italia sono stimate su base annua in circa 94 milioni di euro.

La norma in esame – afferma la citata relazione - è finalizzata a consentire il riacquisto di titoli del debito pubblico e lanciare, quindi, un forte segnale ai mercati finanziari circa la volontà dell’Italia di ridurre il più velocemente possibile il proprio debito. Nelle more della definizione della quota da destinare al Fondo da parte del D.P.C.M. non vengono, in via prudenziale, ascritti effetti positivi sui saldi.

 Nell’ambito delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, denominato Emission Trading System (ETS). Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

Si ricorda inoltre che all'interno dell'Allegato B della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010) è inclusa la direttiva 2009/29/CE (che concerne la revisione per il periodo post-2012 del sistema comunitario ETS), il cui termine di recepimento per gli Stati membri scade il 31 dicembre 2012 e che fa parte del cd. pacchetto clima-energia.

Nella fase post-2012 del sistema ETS si avrà uno spostamento progressivo verso la messa all’asta integrale delle quote, in sostituzione dell’attuale sistema che ne prevede l’assegnazione gratuita.

Relativamente alla messa all’asta si ricorda che l’art. 2, comma 4, del D.L. n. 72/2010 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione di esse ai pertinenti capitoli di spesa per le attività stabilite dalla Direttiva 2009/29/CE, articolo 10, paragrafo 3.

L’art. 10, par. 3 dispone che gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita delle quote, riservando almeno il 50% dei proventi a uno o più dei seguenti scopi:

a)  ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);

b)  sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie;

c)  favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l’afforestazione e la riforestazione;

d)  favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

e)  incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2;

f)   incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g)  finanziare la ricerca e lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite

h)  favorire misure intese ad aumentare l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a sostegno delle problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

i)   coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario.

 Per quanto riguarda il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato - istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico – si ricorda che esso è attualmente disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” e dalle relative disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. n. 397/2003. In base a queste ultime (art. 48), le disponibilità che affluiscono al Fondo debbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato in circolazione o nel rimborso di titoli di Stato in scadenza, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società in cui il Tesoro è unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre (art. 45, D.Lgs. n. 396/2003) sono individuate in:

a)       titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)       proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni di immobili statali confluiti in fondi immobiliari;

c)       gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)       eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)       proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)         proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere poi trasferiti ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia (capitolo 9565 dell’UPB 26.2) ed essere infine accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.