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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 24 comma 26: Estensione tutele prestazioni temporanee ai professionisti Gestione separata

Il comma 26 estende ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le tutele in materia di malattia e maternità previste all'articolo 1, comma 788 della legge 296/2006.

 L’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 ha previsto l’estensione, a partire dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti in riferimento agli eventi della malattia e maternità.

Sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS i seguenti soggetti:

§      professionisti: soggetti che percepiscono redditi derivanti (articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.) dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L'attività non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

-       professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

-       professionisti senza albo e senza cassa (es. consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

§      collaboratori coordinati e continuativi: (articolo 53, comma 2, T.U.I.R.) si tratta di quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita (amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti; membri di commissione e collegi; soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore; amministratori di condominio);

§      venditori porta a porta: soggetti incaricati delle vendite a domicilio (articolo 36 della L. 426/1971). Per effetto dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 269/2003, dal 1° gennaio 2004 devono essere iscritti alla Gestione separata, come pure gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000;

§      titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (articolo 1, L. 315/1998); per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero (D.L. 105/2003);

§      pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività;

§      lavoratori dipendenti: i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

§      associati in partecipazione: per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 311/2004.

 Per quanto concerne i benefici sopra citati, si tratta, in primo luogo, della corresponsione di un’indennità giornaliera di malattia, a carico dell’INPS, entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni durante l’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

Ai fini del riconoscimento di tale indennità si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

La misura della prestazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera richiamato in precedenza, restando fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare.

Ai fini della certificazione e dell’attestazione dello stato di malattia per la fruizione alla relativa indennità trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. 663/1979.

Si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del D.L. 463/1983.

Si dispone, inoltre, la corresponsione ai lavoratori in questione, aventi titolo all’indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, di un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Tale trattamento economico viene concesso anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Infine si prevede che gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma in esame siano finanziati a valere sul contributo di cui all’articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 151/2001.