____________________________


Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 24 comma 23: Aliquote lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Il comma 23 prevede, a partire dal 1° gennaio 2012, la rideterminazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, secondo le Tabelle B e C di cui all’allegato n. 1 del presente decreto-legge di seguito riportate:

 

Tabella B – Aliquota di finanziamento

 

Zona normale

Zona svantaggiata

 

Maggiore di 21 anni

Minore di 21 anni

Maggiore di 21anni

Minore di 21 anni

Anno 2011

20,3%

17,8%

17,3%

12,8%

2012

21,6%

19,4%

18,7%

15,0%

2013

22,0%

20,2%

19,6%

16,5%

2014

22,4%

21,0%

20,5%

18,0%

2015

22,8%

21,8%

21,4%

19,5%

2016

23,2%

22,6%

22,3%

21,0%

2017

23,6%

23,4%

23,2%

22,5%

Dal 2018

24,0%

24,0%

24,0%

24,0%

 

 

Tabella C – Aliquota di computo

Anni

Aliquota di computo

2012

21,6%

2013

22,0%

2014

22,4%

2015

22,8%

2016

23,2%

2017

23,6%

dal 2018

24,0%

 

 

Qui di seguito, si riportano le Tabelle B e Coriginariamente allegate al decreto-legge n. 201 in esame.

 

Tabella B – Aliquota di finanziamento

 

Zona normale

Zona svantaggiata

 

Maggiore di 21 anni

Minore di 21 anni

Maggiore di 21anni

Minore di 21 anni

Anno 2011

20,3%

17,8%

17,3%

12,8%

2012

20,6%

18,4%

17,7%

14,0%

2013

20,9%

19,0%

18,1%

15,0%

2014

21,2%

19,6%

18,5%

16,0%

2015

21,5%

20,2%

18,9%

17,0%

2016

21,8%

20,8%

19,3%

18,0%

2017

22,0%

21,4%

19,7%

19,0%

Dal 2018

22,0%

22,0%

20,0%

20,0%

 

Tabella C – Aliquota di computo

Anni

Aliquota di computo

2012

20,6%

2013

20,9%

2014

21,2%

2015

21,5%

2016

21,8%

2017

22,0%

dal 2018

22,0%

 

Si osserva che la disposizione in esame sembrerebbe escludere dalla revisione delle aliquote contributive gli Imprenditori Agricoli Professionali (in quanto non espressamente menzionati), benché anch’essi iscritti alla medesima gestione separata INPS.

 Relativamente all’anno 2011 va fatto riferimento alla circolare INPS n. 26 del 2011 che ha stabilito che, ai fini del calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali (IAS), al reddito delle aziende agricole classificato in quattro fasce di reddito convenzionale, per l’anno 2011, vengono applicate le seguenti aliquote:

-        per i maggiori di 21 anni, in ragione del 20,30%, per le zone normali, e del 17,30%,per i territori montani e le zone svantaggiate;

-        per i minori di 21 anni, in ragione del 17,80%, per le zone normali, e del 12,80%, per i territori montani e le zone svantaggiate.

 In merito alle figure soggettive che hanno titolo per usufruire dei benefici va richiamato l’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 101/05, che ha introdotto in via generale nell’ordinamento nazionale, in luogo di quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), adeguandola alle nuove norme approvate con il regolamento CE n.1257/1999. La norma prevede che la qualifica di IAP venga riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i requisiti suddetti sono ridotti al 25%. La qualifica di IAP può essere riconosciuta, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie, anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole.

Per la definizione di coltivatore diretto va invece richiamata la legge n.203 del 1982 che prevede che siano coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.