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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 24 comma 22: Aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti

Il comma 22 ha disposto l’aumento delle aliquote contributive pensionistiche, di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS secondo il seguente scaglionamento:

§      a partire dall’anno 2012, nella misura di 1,3 punti percentuali;

§      dagli anni successivi nella misura di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il livello del 24per cento.

 

 Nel regime previgente al decreto-legge n. 201 in commento, per i lavoratori artigiani e commercianti si applicavano le aliquote contributive del 20%, previste all’articolo 1, comma 768 della legge 296/2006 (finanziaria 2007).

Per i lavoratori commercianti, a tali aliquote doveva essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva (articolo 5, D.Lgs. 207/1996) ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2014 .

Per i collaboratori di età fino a 21 anni si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 233/1990.

Si ricorda l’applicazione della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Ai fini del calcolo del contributo, si fa riferimento a un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo), da utilizzare come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali: il c.d. contributo minimo obbligatorio. Per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 14.552,00.

In presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00%), la quota di reddito eccedente tale limite (euro 43.042,00 per il 2011) viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso (euro 28.695,00