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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 24 comma 21: Contributo di solidarietà personale di volo

Il comma 21 prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti Fondi.

 L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge, ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 335/1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

 Nella Tabella A sopra citata, che fa riferimento ai pensionati e ai lavoratori dell’ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai e del Fondo volo, si fissa il contributo di solidarietà per i vari fondi, in ragione del periodo di iscrizione al 31 dicembre 1995, nei seguenti termini:

§      per i Pensionati, per lo 0,3% da 5 a 15 anni, per lo 0,6% da 15 a 15 anni e dell’1% per oltre i 25 anni;

§      per i lavoratori, per lo 0,5% per qualunque periodo di iscrizione.

 Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.