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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 24 comma 20: Permanenza in servizio, esonero dal servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico

Il comma 20 prevede che continuino a trovare applicazione gli istituti previsti dall’articolo 72 del D.L. 112/2008, fermo restando che per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 si tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento (come disciplinata dal presente articolo 24).

L’articolo 72 del D.L. n. 112/2008 reca alcune disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, prevedendo, in particolare:

§       l’introduzione dell’istituto dell’esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (commi 1-6);

§       la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di accogliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, sulla base di determinati parametri soggettivi ed oggettivi (commi 7-10);

§       la possibilità per le pubbliche amministrazioni, con preavviso di un anno, di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva (l’operatività di tale norma è stata prorogata al triennio 2012-2014) (comma 11);

 Infine, la norma precisa che per agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2011, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

 Si fa presente che il comma 20 in esame appare in contrasto con quanto previsto all’articolo 24, co. 14, ove si dispone l’abrogazione dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, commi 1-6, del D.L. n.112/2008)