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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 24 comma 19: Totalizzazione dei periodi assicurativi

L’articolo 24, comma 19, modifica l’articolo 1 del D.Lgs. 42/2006,in materia di totalizzazione, prevedendo la facoltà, per i soggetti interessati, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata (a fronte del limite minimo di 3 anni attualmente previsto) ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

 La totalizzazione è l’istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della L. 23 agosto 2004, n. 243, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche(precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo). In particolare, l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 42 del 2006, ha previsto che per la totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità la durata minima dei periodi assicurativi utile per il cumulo sia di almeno tre anni.