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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 24 comma 17, 17 bis: Lavori usuranti

Il comma 17 dispone alcune modifiche all’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, che disciplina l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), al fine di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.

 Il decreto legislativo n. 67/2011, nel testo originario, consentiva ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni (fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni, la nuova disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento - cd. “finestre” - e l’adeguamento dell’età pensionabile all’incremento dell’aspettativa di vita.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti:

-        i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);

-        i lavoratori subordinati notturni;

-        i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;

-        i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa).

 Le novità introdotte rispetto alla normativa previgente sono:

§      la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;

§      per quanto concerne la disciplina a regime (a decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2012, anziché dal 1° gennaio 2013), la previsione che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle “quote” previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 247/2007 (ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato ai sensi dei commi 10 e 11 dell’articolo 24 in commento: v.retro).

Nella normativa previgente (testo originario dell’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n.67/2011) il diritto al trattamento pensionistico veniva invece conseguito con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B sopra citata (si ricorda che la tabella B di cui all’Allegato 1 alla legge 247/2007 prevede per i lavoratori dipendenti un età minima anagrafica di 60 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva di 96 per il 2012; e un età minima anagrafica di 61 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva di 97 dal 2013);

§      per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina vigente (che prevede una riduzione massima dell’età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all’anno, ovvero da 72 a 78 giorni all’anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, viene invece previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle “quote” previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 247/2007, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all’anno, e di una un anno e una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all’anno.

 Le modifiche sopra indicate, ai sensi del comma 17-bis, tuttavia, non scontano il fatto che la norma prevede l’applicazione per i lavoratori in questione del regime delle decorrenze, (c.d. finestre) (v. supra, comma 5 dell’articolo 24 in commento).

Si ricorda che l’articolo 12, comma 2 del D.L. 78/2010 ha modificato il regime delle decorrenze per il pensionamento disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, per il diritto alla pensione di anzianità, il termine di decorrenza della pensione sia pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS.