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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 23 comma 7: Livellamento remunerativo Italia-Europa

Il comma 7 dell’articolo 23 stabilisce che ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

La manovra finanziaria adottata con decreto-legge n. 98 del 2011 prescrive, all’articolo 1, che il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni pubbliche non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro.

In vista dell’attuazione di tale disposizione, il comma 3 del citato articolo 1, ha previsto l’istituzione, con D.P.C.M. da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, di una Commissione, presieduta dal Presidente dell’ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni.

La Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa è stata istituita con D.P.C.M. 28 luglio 2011.

La Commissione, entro il 1° luglio di ciascun anno e con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, provvede alla ricognizione e all’individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all’anno precedente, ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

In via transitoria, la norma prevede che la ricognizione e l'individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

 E proprio sulla fase transitoria interviene il comma in esame che introduce una norma di chiusura la quale prevede che se entro il 2011 la Commissione non abbia provveduto alla ricognizione e individuazione delle medie europee, vi provveda Governo e Parlamento con appositi provvedimenti e ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni.