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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 23 comma 6: Trattamento economico dei membri del Governo

Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta (TRATTASI DI INTEPRETAZIONE AUTENTICA) nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

Si osserva che dal momento che la disposizione è in forma di interpretazione autentica, essa ha carattere retroattivo e, pertanto, potrebbe incidere su situazioni retributive passate.

Ai sensi dell’art. 2 della legge 212/1952, ai ministri ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo stabilito, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico, previsto dal regio decreto 2395/1923.

Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50%.

Ai vice ministri, la cui figura non era prevista all’epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari.

Il trattamento economico ora illustrato si cumula con l’indennità parlamentare.

Per i ministri e sottosegretari non parlamentari, la legge 418/1999 (art. 1) ha stabilito che sia corrisposta, in aggiunta allo stipendio di cui sopra, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

I membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa alla indennità ex L. 418/1999, per il trattamento di cui all’art. 47 della L. 146/1980 (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura comunque non superiore all’indennità parlamentare).

 La disposizione, inoltre, stabilisce che per il calcolo ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, del periodo di aspettativa deve farsi riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

Si ricorda, che il trattamento economico dei dirigenti (art. 24, D.Lgs. 165/2001) è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali ed è costituito da una parte fondamentale e da una parte accessoria correlata alle funzioni e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale, per le amministrazioni dello Stato, e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti. Unicamente per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, come individuati ai sensi dell’art. 19, co. 3 e 4, il trattamento economico fondamentale è stabilito con contratto individuale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. Il contratto individuale determina, inoltre, gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo princìpi di contenimento della spesa, di uniformità e di perequazione.

 Nell’ultimo decennio si sono susseguiti diversi interventi volti alla riduzione degli emolumenti dei ministri.

L’importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001). Successivamente, anche lo stipendio dei sottosegretari è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, co. 53, L. 266/2005). Entrambe le disposizioni non hanno però direttamente novellato la disposizione di riferimento.

L’art. 1, co. 575, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha ulteriormente ridotto del 30 per cento il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, limitatamente ai ministri e sottosegretari di Stato che siano anche membri del Parlamento.

Infine, è intervenuto il decreto-legge 78/2010 (art. 5, comma 2), che ha ridotto del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento. La norma ha attenuato la differenza di trattamento venutasi a creare con la decurtazione del 30% dello stipendio di ministri e sottosegretari che siano anche parlamentari disposta dalla citata legge 269/2006.

Anche l’indennità ex legge 418 (quella spettante ai ministri non parlamentari) è stata ridotta nel tempo.

Una riduzione del 10 per cento dell’indennità dei parlamentari, e di conseguenza anche di quella ex legge 418, è stata operata dall’art. 1, co. 52, della citata legge 266/2005.

Inoltre, la legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 375) ha stabilito che per 5 anni a partire dal 2008 nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare non vengano applicati gli adeguamenti retributivi annuali pari a quelli previsti per i magistrati dall’art. 24, co. 1 e 2, della L. 448/1998.

Infine, anche all’indennità spettante ai ministri non parlamentari si applica il taglio degli emolumenti dei membri degli organi costituzionali introdotta dal decreto-legge 138/2011.

Il decreto-legge 138 del 2011 (la cosiddetta manovra bis) ha disposto la riduzione delle retribuzioni o indennità di carica dei membri degli organi costituzionali per gli anni 2011, 2012 e 2013, ad eccezione della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale. In particolare, la norma dispone la riduzione del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20% per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione, il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui (art. 13, comma 1).

La riduzione operata dal D.L. 138 si applica, oltre che all’indennità dei parlamentari, anche all’indennità spettante ai ministri non parlamentari ex legge 418 del 1999 di cui sopra (Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione, Messaggio 2 novembre 2011, n. 169, Applicazione articolo 13, comma 1, D.L. 138/2011).