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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 23 bis: Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze

Il comma 1 stabilisce che le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi.

Per società direttamente controllate il comma intende quelle ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile e dunque le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

 Ai sensi dei comma 1 e 5, la classificazione per fasce avverrà con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti.

 Ai sensi del comma 1, per ciascuna fascia sarà determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione delle società direttamente controllate dal MEF dovranno fare riferimento, per la determinazione secondo criteri oggettivi e trasparenti, degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

L’articolo 2389 c.c. disciplina, infatti, i compensi degli amministratori delle società. In particolare, il terzo comma dell’articolo prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

 Si ricorda che la disciplina vigente prevede specifiche norme in merito alla possibilità, per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali, di attribuire e di remunerare deleghe operative agli amministratori.

In particolare – ai sensi dell’articolo 3, comma 12 della legge n. 244/2007, come sostituito dalla legge n. 69/2009 e modificato dal D.L. n. 78/2009 - per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali:

§       l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - può attribuire deleghe operative al presidente sulle materie delegabili. In tal caso ne fissa in contenuto e compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3 c.c.(articolo 3, comma 12, lettera b), legge n. 244/2007);

§       la carica di vice presidente è soppressa, ovvero lo statuto deve specificare che essa permane solo in modo da individuare il sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera c), legge n. 244/2007);

§       l’organo di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale, unitamente al presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi ai sensi del citato articolo 2389, comma 3 cc.(articolo 3, comma 12, lettera d), legge n. 244/2007);

§       l’organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo, senza compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera e), legge n. 244/2007).

 Ai sensi del comma 1, l’individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.

E’ inoltre fatto salvo quanto previstodall’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità degli enti o società che, esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria.

La citata norma di interpretazione autentica stabilisce, in particolare, per enti si intendono soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

 Il limite ai compensi opera anche per le società non quotate controllate dalle società direttamente controllate dal MEF.

Ai sensi del comma 4, i Consigli di amministrazione di tali società nella determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche non potranno infatti superare il limite massimo, sancito nel decreto ministeriale, per le società controllanti ed in ogni caso dovranno attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.

 Il comma 3 prevede specificamente che gli emolumenti agli amministratori investiti di particolari cariche potranno includere una componente variabile che non potrà risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa.

Tale componente variabile dovrà essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione.

L’assemblea è tenuta a verificare il raggiungimento dei predetti obiettivi.

 Il comma 2 prevede la rideterminazione, almeno ogni tre anni, delle fasce di classificazione e dell’importo massimo dei relativi compensi.

La rideterminazione avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Con riferimento al comma 2, si osserva che per il decreto di rideterminazione delle classi e dei relativi compensi massimi, non si prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti, né la registrazione da parte della Corte dei Conti. Essi infatti sono previsti solo per il decreto di cui al comma 1.

 La disciplina dettata dall’articolo in esame si intreccia con quella, attualmente vigente, e in parte già sopra commentata, relativa ai limiti ai limiti al numero e ai compensi e degli amministratori di società non quotate partecipate da amministrazioni statali.

Pertanto, sebbene l’articolo non operi un richiamo alle disposizioni vigenti, la fissazione dei compensi massimi che avverrà, ai sensi dell’articolo in esame, con successivo decreto ministeriale, dovrà comunque tener conto dei “tetti” già in generale fissati dalla normativa vigente.

 Si ricorda, in proposito, che– ai sensi del già citato articolo 3, commi 12 e 16, legge n. 244/2007, come sostituito dalla legge n. 69/2009 e modificato dal D.L. n. 78/2009 - per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazionistatali:

-        il numero massimo dei componenti gli organi di amministrazione è ridotto a cinque o sette: cinque, se lo statuto prevedeva (alla data del 1 gennaio 2008) un numero massimo di componenti superiore; sette, se lo statuto prevedeva (alla stessa data) un numero massimo di componenti superiore;

-        per le società già operanti (alla data del 1 gennaio 2008), è stata operata una riduzione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo del 25 per centorispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione (articolo 3, comma 12, lettera a), ultimo periodo, legge n. 244/2007);

Tra i vincoli ai compensi, il più rilevante è il “tetto” al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzionistabilito dall’art. 3, comma 44, legge n. 244/2007). Con riferimento alle società, tale limite si applica al trattamento economico onnicomprensivo:

-        che le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate conferiscono a soggetti con i quali essi hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

-        dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo delle società non quotate.

Il trattamento economico non può essere superiore a quello del primo presidente di Corte di Cassazione.

La deroga al tetto vi può essere solo per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Inoltre, le società sono obbligate a comunicarlo preventivamente alla Corte dei conti.

Vi sono poi obblighi di trasparenza: nessun atto che comporta la corresponsione di una retribuzione può essere attuato, se non viene previamente reso noto, con l’indicazione dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web della società, nonché deve essere comunicato al Governo e al Parlamento (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007).

Il regolamento governativo attuativo della suddetta disciplina è stato adottato con D.P.R. n. 195 del 5 ottobre 2010.

Inoltre, per ciò che concerne i compensi degli amministratori delle società partecipate dal MEF, vige lo specifico divieto di inserire clausole nel rapporto contrattuale di amministrazione, che prevedano per gli amministratori, al momento della cessazione dell'incarico, benefici economici superiori ad una annualità di indennità (art. 1, comma 466 legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 3, comma 51, della legge n. 244/2007) .

Da ultimo, nel corso del 2010, sono state introdotte misure che impongono ulteriori e più stringenti vincoli ai compensi degli organi sociali delle seguenti tipologie di società non quotate:

-        società pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione;

-        società interamente possedute (alla data del 31 maggio 2010) dalle pubbliche amministrazioni.

Per tali società, il compenso dei consiglieri d’amministrazione e dei sindaci è ridotto del 10 per cento. La riduzione di applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio (articolo 6, comma 6 del decreto legge n. 78/2010).