____________________________


Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 23 comma 1 -3: Riduzione dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti

L’art. 23 dispone, una serie di provvedimenti, finalizzati alla riduzione dei costi che riguardano il numero dei componenti ed il funzionamento delle Autorità indipendenti.

Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a)  del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;
b)  dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;
c)  dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d)  dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e)  della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f)  del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;
g)  della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h)  della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
i)  della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il Presidente e i componenti degli organismi in argomento e delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

I commi 2-bis e 2-ter, apportano alcune modifiche alla disciplina relativa alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), conseguenti alla nuova composizione prevista al comma 1.

In particolare, sono abrogate le disposizioni vigenti che – stante il collegio di cinque membri (ora ridotto a tre) – prevedono una maggioranza qualificata pari a quattro voti per l’adozione di determinate delibere. Nel dettaglio, tale maggioranza è prevista per: l’adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della Commissione (art. 1, co. 9, D.L. 95/1974; le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale (art. 2, co. 4, terzo periodo, D.L. 95/1974); la nomina del segretario generale (art. 2, co. 4, ultimo periodo, D.L. 95/1974); l’attribuzione di incarichi e qualifiche dirigenziali (art. 2, co. 5, D.L. 95/1974); le deliberazioni relative all’assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato (art. 2, co. 8, D.L. 95/1974); le deliberazioni relative alla possibilità di avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 4, L. 281/1985, nonché all’inquadramento in ruolo di determinate categorie di personale (art, 4, co. 7, L. 281/1985).

Il comma 3 uniforma la disciplina del mandato dei componenti di tutte le autorità amministrative indipendenti escludendo la possibilità di conferma alla cessazione dalla carica. In tal modo, si stabilisce un divieto di rinnovo consecutivo della carica, ferme restando le disposizioni di settore che prevedono, per singole autorità, la rinnovabilità dell’incarico.

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, la disposizione fa riferimento alle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 1 (v. supra) nonché alle altre previste dall'Elenco (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Pertanto, oltre agli organismi già previsti dal comma 1, la disposizione riguarda anche i componenti della Autorità garante per la protezione dei dati personali. Mentre, resta esclusa dal campo di applicazione della disposizione la Banca d’Italia, non inclusa nell’elenco ISTAT.

In relazione al contenuto della disposizione in esame, occorre rilevare come il legislatore abbia già in parte proceduto – ex art. 47-quater del D.L. n. 248/2007- ad una sostanziale “omogeneizzazione” del quadro normativo relativo sia alla durata in carica dei membri delle autorità che alla possibilità di rinnovare l’incarico. Infatti, a seguito dell’intervento del legislatore, a decorrere dal 2008, la durata del mandato di tutti i componenti della Consob, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture è stata equiparata a quella già prevista per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pari a sette anni, senza possibilità di rinnovo.

Di converso, le autorità per le quali è previsto un mandato rinnovabile sono, oltre alla Banca d’Italia, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero.

La disposizione in esame pertanto ha contenuto innovativo nei confronti di queste ultime autorità, con l’eccezione sopra ricordata della Banca d’Italia.

 Da ultimo, per quanto riguarda l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il comma 3 fa salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 249/1997, che prevede, quale unica eccezione al divieto di rinnovo per i componenti di tale autorità, la possibilità di conferma per il commissario che subentri in caso di morte, di dimissioni o di impedimento di altro commissario, quando mancano meno di tre anni alla scadenza ordinaria del mandato.