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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 23 ter: Disposizioni in materia di trattamenti economici

La disposizione prevede, al comma 1, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia definito il trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di un parametro massimo.

In particolare, la disposizione riguarda chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato.

Per pubbliche amministrazioni si intendono quelle indicate all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 e viene specificato che tra queste rientrano nel campo di applicazione della norma soltanto quelle statali; il personale non contrattualizzato trova invece riferimento normativo nell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

 Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, citato nella norma, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

 Il personale non contrattualizzato (di cui all’articolo 3 del D.lgs. 165/2001) è costituito, tra le altre, dalle seguenti categorie:

-        magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;

-        personale militare e Forze di polizia di Stato;

-        personale della carriera diplomatica;

-        personale della carriera prefettizia;

-        personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-        personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

-        professori e ricercatori universitari.

 Viene specificato che il trattamento economico deve essere considerato onnicomprensivo, e dunque comprende le somme erogate dal medesimo o da diversi organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi.

Il decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dovrà dunque definire, in relazione alle diverse funzioni svolte, tanto nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente quanto di rapporti di lavoro autonomo, il trattamento economico erogabile, utilizzando come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione.

 Attualmente il tetto massimo delle retribuzioni è fissato dall’articolo 3, commi 43-53-bis, della legge finanziaria per il 2008 che, analogamente alla disposizione in esame, individua il limite nel trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione. Tra le innovazioni principali del comma in esame, rispetto alla disciplina vigente, si segnala il riferimento al trattamento economico complessivo, mentre la norma vigente, pur avendo ad oggetto il trattamento economico complessivo, esclude la retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza, nonché il trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite (comma 52-bis introdotto dall’articolo 4-quater del decreto-legge 97/2008).

 In relazione al limite massimo della retribuzione si riporta quanto chiarito nella direttiva del Presidente del consiglio del 16 marzo 2007: «Tale dato [la retribuzione del Primo presidente della Corte di cassazione] non è, di per sé, fisso, perché la retribuzione del singolo magistrato che rivesta la carica è determinata da fattori individuali di anzianità di carriera. Nel concetto è, poi, insito l'automatico adeguamento alla retribuzione percepita nel corso degli anni. Peraltro, una variabilità rapportata ai mutamenti del magistrato che ricopre la citata carica potrebbe comportare adeguamenti continui. Deve pertanto individuarsi il parametro con riferimento alla data di entrata in vigore della legge in esame e parametrare periodicamente tale riferimento agli adeguamenti periodici della retribuzione di quella carica». La stessa direttiva del 2007 individuava in 273.471,61 euro annui lordi la retribuzione dell’allora ultimo Presidente in carica; una successiva circolare del gennaio 2008 individuava in € 289.984,00 annui lordi tale retribuzione.

 I commi da 43 a 53-bis dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno introdotto disposizioni di contenimento delle retribuzioni e degli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni e di società a partecipazione pubblica, attraverso la fissazione di tetti retributivi, accompagnate da specifici obblighi di pubblicità e di comunicazione. La disciplina ha sostituito il precedente regime introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 593) mantenendo la misura del tetto retributivo ivi previsto, pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione,ed estendendone il campo di applicazione.

La disciplina, di carattere generale, si riferisce al “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano. Sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni.

Sono inoltre escluse dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre Autorità indipendenti”. Ad esse si applicano solo gli obblighi di pubblicità (cfr.oltre) per gli emolumenti superiori al limite fissato (art. 3, co. 44, ultimo periodo); Per tali soggetti la disciplina in ordine ai controlli sulla spesa, i modi di finanziamento, le retribuzioni e gli emolumenti, sarà prevista in una futura legge di riforma nel rispetto degli adempimenti previsti a livello comunitario (art. 3, co. 45, modificato dall’art. 42, co. 2, del D.L. 248/2007). Gli emolumenti corrisposti da tali organismi non possono comunque superare il doppio del trattamento retributivo del Primo presidente della Corte di Cassazione (art. 46).

Sono invece esplicitamente inclusi nel novero dei soggetti cui si applica il predetto limite retributivo i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i presidenti e i componenti di collegi ed organi di governo e di controllo delle società non quotate e i dirigenti.

Per ciò che attiene all’ambito oggettivo, la legge finanziaria ha espressamente previsto che il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Si deve però trattare di contratti che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi (art. 2, comma 44, terzo periodo).

Sul punto è intervenuto il D.L. 248/2007, il quale ha specificato (art. 24, co. 4-bis) che ferma restando l'inapplicabilità del limite alle attività soggette a tariffe professionali, il tetto si applica ai contratti d'opera. L’applicazione a tali contratti decorre dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire, entro il 1° luglio 2008, le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse.

È prevista infine la possibilità di deroga al regime del tetto al trattamento economico, laddove ricorrano motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Per le amministrazioni statali le deroghe possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità (art. 3, co. 44).

Per le Amministrazioni dello Stato e, in via generale, in relazione ai soggetti cui non si applica il suddetto limite, non si può comunque superare il doppio del trattamento retributivo del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Per ciò che attiene al regime di pubblicità e di comunicazione degli atti comportanti spesa per retribuzioni, viene sostanzialmente riprodotta la disciplina già contenuta nella legge finanziaria per il 2007. La comunicazione è condizione per l’attuazione dell’atto: esso deve essere preventivamente pubblicato sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo , al Parlamento e alla Corte dei conti. Per le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa è specificamente previsto che esse siano rese note alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 3, co. 50).

Il tetto retributivo non opera per i contratti di natura privatistica in corso alla data del 28 settembre 2007 i quali non possono in alcun caso essere prorogati (art. 3, co. 48). Ai contratti in essere si applica invece il regime di pubblicità e trasparenza sopra menzionato (art. 3, co. 49). Con riferimento agli incarichi o rapporti di natura non privatistica il superamento del limite retributivo comporta un “rientro” graduale, mediante una decurtazione annuale del 25 per cento della parte eccedente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve presentare alle Camere, entro il 30 settembre 2008, una relazione sull’attuazione della disciplina del tetto retributivo (art. 3, co. 52), mentre la Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni in oggetto in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio (art. 3, co. 53).

Il comma 52-bis introdotto dall’articolo 4-quater del decreto-legge 97/2008 dispone che la disciplina trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione adottato entro il 31 ottobre 2008 con D.P.R., ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988, Il comma introduce i seguenti “criteri” per l’adozione del regolamento:

-        esclusione della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite;

-        non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile: quest’ultima disposizione si riferisce alla rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni;

-        obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;

-        obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

-        individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della disciplina.

Il regolamento è stato adottato con il DPR 5 ottobre 2010, n. 195 che ha stabilito che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunichi al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al ministro dell’economia e delle finanze l’ammontare del trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione (art. 4).

 Il comma 2 individua un ulteriore parametro limite per le somme che possono essere corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, che sianochiamati a svolgere funzioni direttive dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti.

In particolare, la disposizione prevede che questi soggetti - se conservano il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza - non possano ricevere a titolo di retribuzione, indennità, o anche solo per il rimborso spese, più del 25% dell’ammontare complessivo del trattamento economico già percepito.

 Il comma 3 precisa che, con lo stesso decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1, potranno essere previste deroghe motivate al tetto delle retribuzioni per coloro che siano chiamati a ricoprire posizioni apicali nell’amministrazione. Il decreto potrà inoltre fissare un tetto massimo a titolo di rimborso spese.

 Il comma 4 destina al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato le risorse derivanti dall’applicazione dei commi precedenti.