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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 22 comma 9 bis Trasferimento a Fintecna delle partecipazioni di ANAS

Il comma 9-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, modifica la disciplina riguardante il trasferimento delle partecipazioni di ANAS a Fintecna società interamente controllata dal MEF, che era stata prevista dal comma 7 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 successivamente modificato dall’articolo 20, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Si ricorda che la cessione delle partecipazioni dell’ANAS è prevista nell’ambito del riordino operato dall’art. 36, comma 1, del D.L. 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011) che reca un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l’altro, la trasformazione di ANAS S.p.A. in società in house del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
Il comma 7 dell’articolo 36, come modificato dall’articolo 20, comma 1, della legge n. 183/2011, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il trasferimento a Fintecna S.p.A. di tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.A. anche in società regionali, al valore netto contabile risultante al momento della cessione; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.

La novella introdotta dal comma in esame differisce al 31 marzo 2012 il termine entro il quale si procederà al trasferimento delle partecipazioni da ANAS a Fintecna. Si specifica, inoltre, che le partecipazioni oggetto di trasferimento sono quelle detenute da ANAS in società co-concedenti. Come già disposto dal testo vigente, la cessione è esente da imposte (dirette e indirette) e tasse, mentre, rispetto al testo vigente, si prevede che la cessione è realizzata da Fintecna e da ANAS al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna lo richieda, quello risultante da una perizia realizzata da un collegio di tre esperti nominati, due, da ciascuna delle società, e il terzo, in qualità di Presidente, congiuntamente dalle stesse.

La norma in esame sembra finalizzata ad imporre la cessione non di tutte le partecipazioni detenute dall’Anas ma solamente di quelle in società che, insieme all’Anas, svolgono funzioni di soggetto concedente, perché in effetti solo per tali soggetti si pone il problema del conflitto di interessi causato dalla concentrazione nello stesso soggetto delle qualità di controllore e controllato, problema che la riforma dell’Anas recata dall’art. 36 del D.L. 98/2011 cerca di risolvere con l’istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, cui vengono trasferiti, tra gli altri, i compiti di amministrazione concedente prima spettanti all’Anas (comma 4 dell’art. 36).
L’aggettivo “co-concedenti” sembra riguardare esclusivamente le società regionali partecipate al 50% dall’Anas e costituite (nella forma della S.p.A.) in attuazione delle norme sul federalismo infrastrutturale introdotto dal comma 289 dell’art. 2 della L. 244/2007 (finanziaria 2008).
Si tratta delle seguenti società che, in forza del citato comma 289, esercitano “le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore”: Autostrade del Lazio, Concessionarie Autostradali Lombarde (CAL), Concessionarie Autostradali Piemontesi (CAP), Concessionarie Autostradali Venete (CAV) e Autostrade del Molise.
Si fa notare che la società CAV non è attualmente soggetto concedente, in quanto il testo del comma 290 della L. 244/2007, come modificato dal comma 6-sexies dell'art. 15 del D.L. 78/2010, prevede che il trasferimento delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore avvenga a partire dal 1° aprile 2017.
Non rientra tra le società co-concedenti la società Stretto di Messina S.p.A., che rappresenta in termini economici la partecipazione più importante detenuta dall’Anas. Si ricorda, infatti, che l’art. 3-bis della L. 1158/1971 (introdotto dal D.Lgs. 114/2003) prevede che la società Stretto di Messina S.p.A. è “concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente”. Il successivo art. 5, comma 1, prevede che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della società Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra …ad ANAS … nei rapporti con la società concessionaria di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1985”.